14/11/2022

Ordinanza n. 32891 dell’8 novembre 2022

Con l’ordinanza interlocutoria n. 32891 dell’8 novembre 2022, la Corte di Cassazione ha rinviato a nuovo ruolo, affinché sia affrontata in pubblica udienza, la causa avente ad oggetto l’inesistenza della notifica degli atti impositivi effettuata dall’Agente della Riscossione mediante indirizzi p.e.c. non presenti negli elenchi ufficiali.

In particolare, il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte traeva origine dall’impugnazione da parte della società contribuente di un’intimazione di pagamento in quanto effettuata da un mittente “del tutto sconosciuto e non presente nel "pubblico elenco" e, quindi, in modo insanabilmente difforme rispetto allo schema legale tipico stabilito dalla specifica normativa in materia”.

La Suprema Corte, nel decidere il rinvio in pubblica udienza della controversia, ha richiamato la normativa in materia, osservando come “avuto riguardo all'evoluzione della disciplina della notificazione degli atti impositivi a mezzo di posta elettronica certificata, con particolare riferimento ai profili di validità concernenti l'indirizzo di posta elettronica utilizzato per la spedizione, la questione dedotta nel presente giudizio riveste una particolare rilevanza, testimoniata dai contrasti che emergono dall'esame delle numerose pronunzie rese sul punto dai giudici di prossimità; in particolare, la presente controversia concerne una notificazione eseguita in data 17 giugno 2015, anteriormente all'entrata in vigore dall'art. 66, comma 5, del DLgs. 13 dicembre 2017, n. 217, cui fanno riferimento i precedenti più recenti di questa Corte sul punto; è opportuna, pertanto, la trattazione della causa in pubblica udienza”.

La questione, come correttamente rilevato dalla Suprema Corte, riveste la massima importanza. Si auspica, dunque, una decisa presa di posizione nell’affermare la nullità dell’atto impositivo notificato mediante indirizzi p.e.c. non presenti nei pubblici elenchi. Difatti, ai sensi dell’art. 6-ter del d.lgs. n. 82/2005 l’accreditamento presso l’indice degli indirizzi di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione è posto dal legislatore come condizione indispensabile per il perfezionamento della trasmissione di documenti a mezzo posta elettronica certificata. Tale principio è valido anche per le notifiche di atti tributari, in virtù del rinvio operato alle predette disposizioni dal d.P.R. n. 602/1973. Ne deriva che la trasmissione di un messaggio di posta elettronica certificata da un indirizzo di posta non iscritto nel pubblico registro degli indirizzi della pubblica amministrazione configura una modalità di comunicazione non corrispondente al paradigma previsto dall’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, con la conseguenza che la notificazione deve ritenersi insanabilmente nulla.

#Cassazione #notifica #nullità

31/3/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 4781 del 3 marzo 2026

Con l’ordinanza n. 4781/2026, la Suprema Corte ha affermato che l’Amministrazione finanziaria non può riqualificare...
31/3/2026

Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena, n. 107 del 18 marzo 2026

Con la sentenza n. 107/2/26 del 18 marzo 2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena ha annullato la nota di presa a carico per il pagamento di ritenute IRPEF...
31/3/2026

CEDU, Edilsud 2014 S.r.l.s. e Ferreri contro Italia

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha nuovamente condannato l’Italia per violazione dell’art. 8 CEDU estendendo i principi espressi nel caso Italgomme
Se desiderate avere maggiori informazioni potete scrivere alla nostra segreteria tramite il form di contatto.
Contattaci