Ordinanza n. 33313 dell’11 novembre 2021

La Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 33313 dell’11 novembre 2021 si è pronunciata sul trattamento impositivo ai fini dell’imposta di registro...

La Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 33313 dell’11novembre 2021 ha rimesso al Primo Presidente, affinché valuti la remissione alle Sezioni Unite, due tematiche particolarmente discusse in giurisprudenza, una riguardante la nozione di “deposito in caso d’uso” di un atto, l’altra concernente il trattamento ai fini delle imposte indirette della ricognizione di debito. 

In particolare, il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte riguardava una nota di riconoscimento di debito che l’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto assoggettabile a registrazione in caso d’uso. Il contribuente riteneva che l’atto non dovesse essere registrato, in quanto depositato per meri fini probatori, e, in ogni caso, non poteva applicarsi l’imposta di registro in misura fissa in quanto non avente contenuto patrimoniale. 

Per quanto riguarda la nozione di “deposito in caso d’uso”, la Suprema Corte ha chiesto di valutare la remissione alle Sezioni Unite alla luce della scarsa chiarezza della norma e delle differenti posizioni espresse dalla giurisprudenza, che non consentono di risolvere la problematica interpretativa. 

Quanto alla questione del trattamento impositivo della ricognizione del debito, la Suprema Corte ha ripercorso i vari orientamenti della giurisprudenza di legittimità, mostrando di aderire alla posizione secondo cui la ricognizione di debito è un atto non avente natura dichiarativa o prestazioni a contenuto patrimoniale, con la conseguenza che, se la ricognizione è contenuta in atti pubblici o scritture private autenticate vi è obbligo di registrazione in “termine fisso”, se si tratta di scritture private non autenticate, si procede a registrazione solo “in caso d’uso”. 

La posizione della Corte di Cassazione è senz'altro condivisibile laddove esclude che la ricognizione di debito abbia natura dichiarativa né tantomeno contenuto patrimoniale, con la conseguenza che non può essere in alcun modo assoggettata ad imposta proporzionale di registro. Pertanto, si auspica che le Sezioni Unite, aderendo a tale orientamento, possano risolvere in maniera definitiva quest’annosa questione interpretativa. 

# Cassazione # registro # ricognizione di debito 

Condividi

News Correlate

Interpello n. 904-91/2023 della DRE Lombardia

Con la risposta a interpello n. 904-91/2023 la DRE Lombardia ha ritenuto soggetti ad Iva i corrispettivi ricevuti come controvalore della rinuncia...

leggi tutto
Decreto sul contenzioso tributario

Lo schema di decreto sul contenzioso tributario approvato dal Consiglio dei Ministri in attuazione della delega fiscale prevede una serie di novità...

leggi tutto
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 2009 del 17 novembre 2023

Con l’ordinanza n. 32009/2023, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito l’ammissibilità e l’utilizzabilità delle dichiarazioni dei terzi...

leggi tutto