21/11/2022

Ordinanza n. 33702 del 16 novembre 2022

Con l’ordinanza n. 33702 del 16 novembre 2022, la Corte di Cassazione ha confermato che si applica il regime di reverse charge ex art. 17, comma 6, lettera a) del d.P.R. n. 633/1972 alle operazioni oggetto di un contratto di subappalto, anche se non stipulato in forma scritta.

In particolare, il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte traeva origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento mediante il quale l’Agenzia delle Entrate, tra gli altri addebiti, contestava alla società contribuente l’emissione di fatture senza addebito IVA per uso improprio del meccanismo del reverse charge, difettando la forma scritta del contratto di subappalto da cui le prestazioni fatturate traevano origine.

La Suprema Corte, nel decidere la controversia, ha richiamato la propria costante giurisprudenza secondo cui il contratto d'appalto non è soggetto a rigore di forme e, pertanto, per la sua stipulazione non è richiesta la forma scritta, né ad substantiam, né ad probationem, potendo dunque essere concluso anche per facta concludentia. Difatti, non osta a tale conclusione “la necessità, imposta dall'art. 1656 c.c., dell'autorizzazione - o della successiva adesione - del committente, la quale non solo non deve essere espressa, ben potendo risultare anche da facta concludentia (Cass., Sez. 2, 4.5.1982, n. 2757, Rv. 420628- 01)”. Ebbene, tali principi “sono stati disattesi dalla C.T.R. la quale (sia pure ai soli fini fiscali) ha invece erroneamente escluso l'esistenza del contratto di subappalto in questione, solo per difettare la prova della sua stipulazione in forma scritta”, pertanto la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.

La decisione della Corte di Cassazione appare senz’altro condivisibile, in quanto mostra di fare una corretta applicazione della disciplina civilistica in materia. Difatti, il contratto di subappalto non è soggetto a requisiti di forma particolari da parte della normativa civile, né ci sono norme tributarie che lo prevedono; pertanto, la posizione dell’Amministrazione finanziaria appare del tutto arbitraria, come correttamente rilevato dai giudici di legittimità.  

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28/7/2026

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