Ordinanza n. 35293 del 30 novembre 2022

la Corte di Cassazione ha ribadito la propria tesi secondo cui, nell’ipotesi di società a ristretta base azionaria, il maggior reddito accertato deve essere...

Con l’ordinanza n. 35293 del 30 novembre 2022, la Corte di Cassazione ha ribadito la propria tesi secondo cui, nell’ipotesi di società a ristretta base azionaria, il maggior reddito accertato deve essere tassato interamente in capo ai soci, non applicandosi il disposto dell’art. 47 del TUIR nel testo applicabile ratione temporis.

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ricorreva avverso la sentenza di secondo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente, socio nella misura del 50% del capitale sociale della società Alfa, “in quanto l'avviso di accertamento era intrinsecamente incoerente poiché da un lato faceva leva sul principio in base al quale gli utili non contabilizzati dalla società si presumono distribuiti ai soci; dall'altro, nel determinare gli utili distribuiti secondo la percentuale di partecipazione, esso faceva riferimento ai ricavi accertati a carico della società e non al reddito di impresa accertato nei confronti della medesima”. L’Amministrazione finanziaria, invece, sosteneva che la CTR avesse confuso i diversi presupposti di recupero dell'imposta dal momento che “nei confronti della società i ricavi "in nero" (rectius: in evasione di imposta) si vanno ad aggiungere a quanto dichiarato e documentato effettivamente dall'impresa laddove nei confronti del socio rilevano in quanto presuntivamente distribuiti nei confronti di questi, al di là di ciò che risulta a livello contabile essendo stati conseguiti in evasione di imposta”.

Accogliendo il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, la Suprema Corte ha affermato che “come chiaramente già illustrato da questa Corte (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 26317 del 19.11.2020; Cass. 23.12.2019, n. 34282) quando viene contestata, in caso di società a ristretta base partecipativa, la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, non è in alcun modo applicabile (diversamente da quanto sostiene parte della dottrina) il disposto di cui all'art. 47 TUIR, che attiene alla tassazione degli utili distribuiti ai soci, con delibere formali dell'assemblea e, pertanto, non trova applicazione per i redditi extracontabili, che per definizione non risultano menzionati nella contabilità societaria”, poiché “trattandosi di utili ottenuti in evasione di imposta, quindi mai pervenuti nella contabilità societaria in quanto non oggetto di registrazione nelle scritture, né di indicazione in dichiarazione, è chiaro che non vi è alcun obbligo di mitigare una doppia imposizione che non v'è mai stata, non avendo la società dichiarato tali utili extracontabili e quindi avendo essi sfuggita la imposizione a livello societario”.

La decisione in commento, dunque, non si discosta dagli ultimi precedenti della Suprema Corte, nonostante in giurisprudenza vi siano state sporadiche decisioni di segno contrario, avendo riconosciuto i giudici che anche in ipotesi similari gli utili concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente limitatamente al 40% del loro ammontare (CTR Lombardia, sentenza n. 2541/1/15).

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