Principio diritto n. 7 del 23 marzo 2021

Con il principio di diritto n. 7/2021 l’Agenzia ha affermato che in presenza di crediti di imposta, di perdite pregresse...

• Principio diritto 7 del 23 marzo 2021

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Con il principio di diritto n. 7/2021 l’Agenzia ha affermato che in presenza di crediti di imposta, di perdite pregresse e di eccedenze ACE, devono essere prioritariamente utilizzati i suddetti crediti, le perdite e, solo successivamente, le eccedenze ACE. Infatti, se, da un lato, la normativa ACE prevede che l’importo del rendimento nozionale sia portato a riduzione del “reddito complessivo netto dichiarato” e, quindi, del reddito già decurtato delle perdite, dall’altro, l’art. 84 TUIR consente di computare le perdite “in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta”. Ad avviso dell’Agenzia, pertanto, i contribuenti, anche nell’ambito del regime del consolidato, dovranno utilizzare le eccedenze ACE, non solo, dopo le perdite pregresse ma, anche, dopo l’assorbimento di eventuali crediti. Tale principio, che trova applicazione anche in assenza di perdite pregresse, pur se – di fatto – favorevole ai contribuenti, non sembra pienamente ancorato al dato letterale dell’art. 84 TUIR che, diversamente da quanto affermato dall’Agenzia, “consente” ma non impone il prioritario utilizzo dei crediti di imposta, né ai principi generali che rimettono tali scelte alla valutazione di convenienza fatta dal contribuente.

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