Risoluzione n. 38/E del 30 giugno 2023

l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in merito al regime speciale per i lavoratori impatriati che svolgono attività sportiva...

Con la risoluzione del 30 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in merito al regime speciale per lavoratori impatriati sportivi, specificando che i redditi derivanti dalla cessione dei diritti di immagine o da attività di promozione pubblicitaria rientrerebbero tra quelli agevolabili solo a condizione che vengano corrisposti nell’ambito del rapporto di lavoro sportivo con il medesimo datore di lavoro.

In particolare, per tale categoria di lavoratori l’agevolazione è subordinata non solo alle condizioni ordinariamente previste per tutti i lavoratori impatriati, ma anche al rispetto degli ulteriori requisiti stabiliti dai commi 5-quater e 5-quinques dell’art. 16 del DLgs. 147/2015, come modificato dall’art. 12-quater del DL 21/2022 (c.d. decreto Ucraina-bis), in vigore dal 21 maggio 2022.

Come evidenziato dall’Agenzia, per effetto di tali modifiche, il presupposto per applicare il regime speciale è l’esistenza di un “rapporto di lavoro sportivo” disciplinato dall’art. 3 della L. 23 marzo 1981 n. 91 (in vigore fino al 1° luglio 2023), ovvero dagli artt. 25, 26 e 27 del D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 (in vigore dal 1° gennaio 2023) nell’ambito delle discipline riconosciute dal CONI nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica e che i lavoratori sportivi abbiano compiuto il ventesimo anno di età.

La norma prevede inoltre che il reddito complessivo derivante dal rapporto di lavoro sportivo sia di ammontare superiore a:

- un milione di euro, se le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche hanno conseguito la qualificazione professionistica entro l’anno 1990 ovvero calcio, ciclismo, golf e pallacanestro;

- 500.000 euro, se le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche hanno conseguito la qualificazione professionistica dopo l’anno 1990.

L’Agenzia ha poi fornito un ulteriore rilevante chiarimento specificando che Il regime speciale per lavoratori sportivi è applicabile esclusivamente ai redditi derivanti dal contratto di lavoro sportivo, nel senso sopra indicato, stipulato con la società sportiva; al riguardo, si ritiene che possano rientrare tra i redditi agevolabili quelli derivanti dalla cessione dei diritti di immagine e da attività promo pubblicitarie, a condizione che siano corrisposti nell’ambito del rapporto di lavoro sportivo col medesimo datore di lavoro. Diversamente, compensi per il diritto di immagine percepiti da terzi non rientrerebbero tra quelli agevolabili.

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