10/7/2023

Risoluzione n. 38/E del 30 giugno 2023

Con la risoluzione del 30 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in merito al regime speciale per lavoratori impatriati sportivi, specificando che i redditi derivanti dalla cessione dei diritti di immagine o da attività di promozione pubblicitaria rientrerebbero tra quelli agevolabili solo a condizione che vengano corrisposti nell’ambito del rapporto di lavoro sportivo con il medesimo datore di lavoro.

In particolare, per tale categoria di lavoratori l’agevolazione è subordinata non solo alle condizioni ordinariamente previste per tutti i lavoratori impatriati, ma anche al rispetto degli ulteriori requisiti stabiliti dai commi 5-quater e 5-quinques dell’art. 16 del DLgs. 147/2015, come modificato dall’art. 12-quater del DL 21/2022 (c.d. decreto Ucraina-bis), in vigore dal 21 maggio 2022.

Come evidenziato dall’Agenzia, per effetto di tali modifiche, il presupposto per applicare il regime speciale è l’esistenza di un “rapporto di lavoro sportivo” disciplinato dall’art. 3 della L. 23 marzo 1981 n. 91 (in vigore fino al 1° luglio 2023), ovvero dagli artt. 25, 26 e 27 del D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 (in vigore dal 1° gennaio 2023) nell’ambito delle discipline riconosciute dal CONI nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica e che i lavoratori sportivi abbiano compiuto il ventesimo anno di età.

La norma prevede inoltre che il reddito complessivo derivante dal rapporto di lavoro sportivo sia di ammontare superiore a:

- un milione di euro, se le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche hanno conseguito la qualificazione professionistica entro l’anno 1990 ovvero calcio, ciclismo, golf e pallacanestro;

- 500.000 euro, se le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche hanno conseguito la qualificazione professionistica dopo l’anno 1990.

L’Agenzia ha poi fornito un ulteriore rilevante chiarimento specificando che Il regime speciale per lavoratori sportivi è applicabile esclusivamente ai redditi derivanti dal contratto di lavoro sportivo, nel senso sopra indicato, stipulato con la società sportiva; al riguardo, si ritiene che possano rientrare tra i redditi agevolabili quelli derivanti dalla cessione dei diritti di immagine e da attività promo pubblicitarie, a condizione che siano corrisposti nell’ambito del rapporto di lavoro sportivo col medesimo datore di lavoro. Diversamente, compensi per il diritto di immagine percepiti da terzi non rientrerebbero tra quelli agevolabili.

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