Risposta a interpello n. 115 del 15 marzo 2022

l’Agenzia delle Entrate, nel pronunciarsi sulla deducibilità ai fini IRES ed IRAP dei costi derivanti dal bonus concesso...

Con la risposta interpello n. 115 del 15 marzo 2022, l’Agenzia delle Entrate, nel pronunciarsi sulla deducibilità ai fini IRES ed IRAP dei costi derivanti dal bonus concesso unilateralmente da una società emittente carte di credito ai propri clienti, a fronte del rinnovo del rapporto contrattuale, ha chiarito le condizioni in presenza delle quali il requisito di inerenza può considerarsi sussistente.

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda una società emittente carte di credito che, per il solo anno 2020, al fine di mantenere in vita il rapporto contrattuale con i clienti titolari di carte, ha deciso di concedere di concedere unilateralmente ma a determinate condizioni un bonus.  

A parere dell’Istante, i costi sostenuti per tale operazione sarebbero deducibili sia ai fini IRES, che IRAP. Difatti, per quanto riguarda l’imposta sul reddito, i costi sono da ritenersi inerenti, e quindi deducibili, in virtù del fatto che sussiste un legame con la produzione di ricavi imponibili poiché il bonus viene riconosciuto limitatamente a quei clienti il cui rischio di non rinnovare la carta è particolarmente alto e, comunque, condizionatamente al rinnovo della carta. Quanto all’IRAP, la deducibilità deriverebbe dal principio di "presa diretta" dell'imponibile dalle voci di conto economico, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997.

L’Amministrazione finanziaria, nel rispondere al quesito posto, ha richiamato i principi che regolano la deducibilità dei costi. In particolare, nell'ambito delle norme generali sui componenti del reddito di impresa, le spese sostenute sono inerenti se e nella misura in cui siano idonee a produrre, anche in via potenziale, maggiori ricavi ed altri proventi non esenti. Ai fini IRAP, invece, ai fini della deducibilità, risulta dirimente lo specifico sistema di determinazione della base imponibile fondato sul principio di presa diretta dal bilancio e conseguente sganciamento dalle regole di determinazione dell'IRES. Pertanto, in linea generale, i componenti negativi correttamente imputati a conto economico in applicazione dei principi civilistici sono normalmente connotati dal generale requisito di inerenza al valore della produzione IRAP.

Tanto premesso, nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto soddisfatto il principio di inerenza in relazione ad entrambe le imposte. In particolare, il fatto che l’emissione del bonus fosse riservato ai clienti a rischio di chiusura del rapporto contrattuale ed a determinate condizioni, fa sì che i costi sostenuti appaiano idonei a produrre potenzialmente effetti in termini di maggiori ricavi caratteristici derivanti dalle quote annuali versate dai beneficiari della promozione e dalle commissioni di billing credit che la società percepisce in relazione alle transazioni effettuate dai titolari delle carte di credito in esame. Quanto all’IRAP, si renderà applicabile, nel presupposto della correttezza dei criteri di qualificazione, classificazione ed imputazione temporale del componente in bilancio, l’articolo 6, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 446/1997, in virtù del quale alla determinazione del valore della produzione netta delle banche e altri enti e società finanziarie indicati nell’articolo 1 del d.lgs. n. 87/1992, concorrono le “altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento”.

L’interpello in commento appare particolarmente interessante in quanto contiene una puntuale esposizione dei principi e delle condizioni che devono sussistere affinché i costi sostenuti nell’esercizio dell’attività d’impresa possano considerarsi inerenti e, quindi, deducibili. Ad ogni modo, tuttavia, la stessa Agenzia delle Entrate ha correttamente ricordato che il requisito di inerenza rappresenta una condizione necessaria, ma non sufficiente in ordine alla possibilità di dedurre in tutto o in parte componenti negative di reddito, considerato il dispositivo delle ulteriori norme contenute nel TUIR che possono subordinare, limitare o rinviare la deducibilità delle componenti negative, a seconda del caso concreto.

# Agenzia delle Entrate # IRES # IRAP # Inerenza

Condividi

News Correlate

Ordinanza della Corte di Cassazione n. 9759 del 11 aprile 2024

Con l’ordinanza n. 9759/2024 la Suprema Corte ha ribadito che la procedura di controllo automatizzato ex art. art. 36-bis del DPR 600/73...

leggi tutto
Agenzia delle Entrate Risposta ad interpello n.91 del 2024

Con la risposta ad interpello n. 91 del 2024 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale delle indennità aggiuntive di fine servizio erogate...

leggi tutto
L’esenzione IMU degli immobili soggetti ad occupazione abusiva

Con la sentenza n. 60 del 5 marzo 2024 la Corte costituzionale ha disposto l’esenzione dal pagamento dell’IMU nelle ipotesi di occupazione abusiva...

leggi tutto