Risposta a interpello n. 223 del 27 aprile 2022

l’Agenzia delle Entrate è tornata a pronunciarsi sulla possibilità per il lavoratore alle dipendenze di una società estera che torni in Italia e svolga la propria attività lavorativa in smart working di beneficiare del regime agevolativo...

Con la risposta ad interpello n. 223 del 27 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il lavoratore dipendente presso una società non residente in Italia intenzionato a trasferirsi in Italia al fine di continuare a svolgere la propria attività lavorativa in modalità smart working può fruire del regime reddituale di favore previsto per i c.d. impatriati dall’art. 16 del decreto-legge n. 147/2015. In particolare, l’amministrazione finanziaria ha ribadito che per godere del beneficio fiscale di cui al citato art. 16 è necessario che il contribuente a) abbia trasferito la residenza fiscale in Italia; b) non sia stato fiscalmente residente nel nostro paese nei due periodi d’imposta precedenti al trasferimento, con contestuale impegno a rimanervi per ulteriore due anni; c) svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.  

Ebbene, in continuità con i chiarimenti già forniti con la circolare 33/E del 2020, l’Agenzia ha confermato che in seguito alle modifiche normative che hanno interessato la disciplina in commento non è più richiesto ai fini della fruizione dell’agevolazione che il lavoratore dipendente risulti impiegato presso un’impresa residente in Italia.

L’Amministrazione Finanziaria ha altresì chiarito a fronte del quesito posto dall’Istante di poter usufruire dell’agevolazione in commento anche per i redditi da lavoro occasionale percepiti e prodotti all’estero che l’esenzione non spetta per i redditi derivanti da attività di lavoro prestata fuori dai confini dello Stato.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato come nell’ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro anteriormente allo scadere del biennio per cause non imputabili al lavoratore, il contribuente non decada ex se dall'agevolazione purché tuttavia non trasferisca la residenza fuori dall'Italia prima dei due anni.

La posizione espressa dall’Amministrazione Finanziaria appare pienamente condivisibile nonché coerente con i chiarimenti già forniti nelle proprie precedenti posizioni (cfr. circolare n. 33/E del 2020 e n. 157/2022).

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