2/5/2022

Risposta a interpello n. 234 del 28 aprile 2022

Con la risposta n. 234 del 28 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate è tornata a pronunciarsi in tema di disapplicazione delle limitazioni del diritto al riporto delle perdite e delle altre posizioni soggettive passive di cui all’art. 172, comma 7, del TUIR nell’ambito di un’operazione di fusione inversa, chiarendo che le cc.dd. “SPAC” possono considerarsi “vitali” anche laddove non abbiano superato il “test” ivi previsto, a condizione che svolgano funzioni strumentali alla realizzazione della business combination.

Nel caso in esame, in particolare, la società incorporante risulta essere stata costituita appositamente per integrarsi con una società operativa ed al fine di essere quotata all'AIM Italia e rappresentare un contenitore nel quale far confluire le somme versate dai soci a titolo di equity per effetto del collocamento. Tale società, quindi, come ogni “Special Purpose Acquisition Company” (SPAC), rappresenta un veicolo di investimento contenente esclusivamente cassa (c.d. blank check companies), costituito specificatamente per raccogliere capitale al fine di effettuare operazioni di fusione e/o acquisizione di aziende (c.d. business combination). Ad avviso della Società istante proprio la natura tipica delle SPAC e le funzioni strumentali alla realizzazione dell’operazione di business combination da queste svolte risulterebbero elementi idonei al fine di qualificare tale veicolo come “vitale” ai fini della disapplicazione della disciplina di cui all’art. 172, comma 7, cit.

L’Agenzia delle Entrate ha dapprima riconosciuto che la SPAC “è una società veicolo costituita ad hoc per l'individuazione e l'acquisto di una società target … con cui realizzare un'operazione di integrazione societaria finalizzata alla quotazione della società target sul mercato dei capitali” per poi correttamente affermare che, pertanto “tutte le attività poste in essere dalla stessa appaiono essere assolutamente strumentali alla realizzazione della business combination per cui è stata esclusivamente costituita”. Sulla scorta di tali argomentazioni, l’Agenzia delle Entrate ha quindi ritenuto che, a prescindere dal fatto che non abbia generato ricavi e non abbia quindi superato il “test di vitalità”, la SPAC “ha sicuramente agito quale società “vitale”, gestendo e portando a termine le attività necessarie per concludere con successo la fusione con la Società”, risultando pertanto non applicabile nel caso de quo il rispetto del c.d. test di vitalità economica.

Allo stesso modo, con riferimento al c.d. limite patrimoniale, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che tale limite possa esse essere disapplicato “poiché … i conferimenti a favore della società veicolo (la maggior parte in sede di IPO) possono considerarsi "fisiologici" nell'ambito della realizzazione della business combination e, pertanto, non rivolti a consentire un pieno, quanto artificioso, recupero delle perdite fiscali”.

La posizione espressa dalla prassi amministrativa appare pienamente condivisibile, in quanto correttamente considera estensibili al caso delle SPAC i chiarimenti forniti nelle proprie precedenti posizioni con riferimento alle operazioni di MLBO (cfr. circolare n. 9/E del 9 marzo 2010 e n. 6/E del 30 marzo 2016).

#fusioneinversa #perditefiscali #testvitalità

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