21/12/2021

Risposta a interpello n. 296/2021

L’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 296 ha chiarito il regime fiscale applicabile a un soggetto residente all'estero che lavora in smart-working alle dipendenze di una società italiana. Secondo la tesi dell’Istante, la Società italiana, non sarebbe applicabile l’art. 15 c. 1 della CDI laddove prevede la tassazione esclusiva dei redditi da lavoro dipendente nello Stato di residenza, bensì il successivo c. 2 che riconosce potestà impositiva concorrente altresì allo Stato in cui viene svolta l’attività lavorativa per più di 183 giorni e alle dipendenze di una Società ivi residente. Senonché, l’Agenzia ha correttamente smentito la tesi dell'istante, secondo cui in caso di telelavoro il luogo in cui deve ritenersi svolta l'attività lavorativa è quello in cui ha sede l'azienda, ed ha chiarito, anche alla luce dell'interpretazione fornita dal commentario all'articolo 15 del modello OCSE, che si considera effettivamente svolta la prestazione lavorativa nel luogo ove il lavoratore è fisicamente presente quando esercita l’attività, indipendentemente dalla circostanza che i risultati lavorativi siano utilizzati in un diverso Stato. Ne consegue che gli emolumenti versati a favore di un dipendente in telelavoro residente all’estero non hanno rilevanza fiscale in Italia.

10/11/2025

Agenzia delle Entrate, risposta ad istanza di interpello n. 266 del 21 ottobre 2025

l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la prestazione svolta da un professionista, non titolare di partita IVA...
10/11/2025

Corte di cassazione, Ordinanza n. 28421 del 27 ottobre 2025

10/11/2025

Corte di cassazione, Ordinanza n. 28227 del 24 ottobre 2025

la Suprema Corte ha chiarito che, in caso di inoperatività dipesa dalla mancata costruzione dell’immobile da utilizzare per...
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