21/12/2021

Risposta a interpello n. 296/2021

L’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 296 ha chiarito il regime fiscale applicabile a un soggetto residente all'estero che lavora in smart-working alle dipendenze di una società italiana. Secondo la tesi dell’Istante, la Società italiana, non sarebbe applicabile l’art. 15 c. 1 della CDI laddove prevede la tassazione esclusiva dei redditi da lavoro dipendente nello Stato di residenza, bensì il successivo c. 2 che riconosce potestà impositiva concorrente altresì allo Stato in cui viene svolta l’attività lavorativa per più di 183 giorni e alle dipendenze di una Società ivi residente. Senonché, l’Agenzia ha correttamente smentito la tesi dell'istante, secondo cui in caso di telelavoro il luogo in cui deve ritenersi svolta l'attività lavorativa è quello in cui ha sede l'azienda, ed ha chiarito, anche alla luce dell'interpretazione fornita dal commentario all'articolo 15 del modello OCSE, che si considera effettivamente svolta la prestazione lavorativa nel luogo ove il lavoratore è fisicamente presente quando esercita l’attività, indipendentemente dalla circostanza che i risultati lavorativi siano utilizzati in un diverso Stato. Ne consegue che gli emolumenti versati a favore di un dipendente in telelavoro residente all’estero non hanno rilevanza fiscale in Italia.

4/7/2026

Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 129 del 25 giugno 2026

Con la risposta ad interpello n. 129/2026, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabile il regime agevolativo previsto dalla Direttiva 2003/49/CE...
4/7/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 11066 del 24 aprile 2026

Con l’ordinanza n. 11066/2026, la Suprema Corte ha ribadito che la definitività dell’accertamento notificato al socio non preclude...
4/7/2026

Agenzia delle Entrate- Risposta a interpello n. 128 del 2026

In caso di fusione per incorporazione tra le rappresentanti di due distinti Gruppi IVA, le società appartenenti...
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