21/12/2021

Risposta a interpello n. 296/2021

L’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 296 ha chiarito il regime fiscale applicabile a un soggetto residente all'estero che lavora in smart-working alle dipendenze di una società italiana. Secondo la tesi dell’Istante, la Società italiana, non sarebbe applicabile l’art. 15 c. 1 della CDI laddove prevede la tassazione esclusiva dei redditi da lavoro dipendente nello Stato di residenza, bensì il successivo c. 2 che riconosce potestà impositiva concorrente altresì allo Stato in cui viene svolta l’attività lavorativa per più di 183 giorni e alle dipendenze di una Società ivi residente. Senonché, l’Agenzia ha correttamente smentito la tesi dell'istante, secondo cui in caso di telelavoro il luogo in cui deve ritenersi svolta l'attività lavorativa è quello in cui ha sede l'azienda, ed ha chiarito, anche alla luce dell'interpretazione fornita dal commentario all'articolo 15 del modello OCSE, che si considera effettivamente svolta la prestazione lavorativa nel luogo ove il lavoratore è fisicamente presente quando esercita l’attività, indipendentemente dalla circostanza che i risultati lavorativi siano utilizzati in un diverso Stato. Ne consegue che gli emolumenti versati a favore di un dipendente in telelavoro residente all’estero non hanno rilevanza fiscale in Italia.

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