25/1/2022

Risposta a interpello n. 32 del 19 gennaio 2022

Con la risposta a interpello n. 32 del 19 gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di usufruire del regime speciale per lavoratori impatriati per una contribuente cittadina italiana che durante la residenza all'estero ha collaborato con una società italiana svolgendo attività di lavoro da remoto, società di cui poi è divenuta dipendente al rientro in Italia. 

Ad avviso dell’Istante, non può ritenersi ostativa, per l’accesso al regime agevolativo in commento, la circostanza di avere intrattenuto sin dal 2014 un rapporto di collaborazione professionale con la società italiana di cui è divenuta dipendente al rientro in Italia, non potendo infatti  ravvisarsi il requisito della continuità lavorativa in ragione della profonda diversità delle attività di consulenza prestate da remoto dall'estero rispetto a quelle che svolgerà prevalentemente nel territorio italiano come dipendente della predetta società. 

L’Agenzia delle Entrate, condividendo la tesi della contribuente istante, ha ammesso l’accesso al regime degli impatriati a decorrere dal 2021, anno dal quale la persona ha trasferito la propria residenza in Italia, e per i quattro successivi periodi di imposta.  Ciò anche nel caso, come quello in esame, in cui il contribuente abbia intrattenuto in precedenza (dal 2014) un rapporto di collaborazione professionale con alcune società italiane tra cui rientra quella di cui è divenuta dipendente nel 2021. 

Va rilevato come, sebbene l’Istante valorizzi la particolare circostanza per cui l’attività lavorativa prestata al rientro in Italia sia di natura profondamente diversa rispetto a quella prestata in precedenza da remoto seppure nei confronti del medesimo datore di lavoro, l’Agenzia delle Entrate non abbia poi nella risposta fornita effettuato alcuna specificazione al riguardo. 

A differenza di quanto più volte affermato in materia di distacco, con riferimento al quale la prassi dell’Amministrazione finanziaria è ferma nel sostenere la necessità di una discontinuità del rapporto di lavoro una volta effettuato l’impatrio, nelle altre ipotesi sembrerebbe che l’Agenzia delle Entrate riconosca la spettanza del beneficio in commento sia nel caso in cui, una volta avvenuto il trasferimento in Italia, vi sia un cambio di mansione, sia nel caso in cui il contribuente continui a prestare la medesima attività lavorativa prestata in precedenza alle dipendenze del medesimo datore di lavoro.  

# regime impatriati # beneficio # lavoratori dipendenti

27/4/2026

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