Risposta a interpello n. 471 - Separazione delle attività ai fini IVA

Separazione delle attività ai fini IVA

Con la risposta a interpello n. 471 del 9luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate è tornata sui presupposti dell’opzione per l'applicazione separata dell'IVA ex art. 36, terzo comma, d.P.R. n. 633/72esercitabile dai contribuenti. In particolare, l’Agenzia ha ribadito che l’opzione per la separazione delle diverse attività economiche prevista per i soggetti che esercitano più imprese o più attività nell'ambito della stessa impresa richiede che le attività in questione siano distinte e obiettivamente autonome.

Viene poi richiamata la circolare n. 19/E del 2018 con cui è stato chiarito che ai fini della separazione delle attività, il riferimento ai codici ATECO costituisce solo uno dei criteri con cui è possibile procedere alla separazione. Si tratta, infatti, di un criterio formalistico che, in quanto tale, consente più agevolmente un controllo circa la corretta imputazione delle singole operazioni alle attività di cui trattasi ed è, dunque un criterio utile e adottabile in via principale, ma non può considerarsi esaustivo per il riscontro del carattere della diversità delle attività separabili.  

Pertanto, la riconducibilità delle attività esercitate dal contribuente ad un medesimo codice della classificazione ATECO non assume necessariamente carattere ostativo all'adozione della facoltà di cui al predetto art. 36, terzo comma cit. Ed infatti, l'uniformità negli elementi essenziali delle predette attività, unitamente alla sussistenza di criteri oggettivi volti a distinguere gli acquisti afferenti alle diverse attività, è condizione sufficiente per ritenere sussistenti attività effettivamente distinte ed obiettivamente autonome, ancorché svolte nell'ambito della stessa impresa.  

Può, dunque, dirsi ormai definitivamente superata quella precedente posizione assunta dall’Agenzia secondo cui requisito rilevante affinché possa procedersi alla separazione delle attività è che tali attività siano "attività sostanzialmente diverse fra loro, di regola individuate da diversi codici della tabella ATECO di classificazione delle attività economiche” (circolare n. 22/E del28 giugno 2013).  

Condividi

News Correlate

Agenzia delle Entrate Risposta ad interpello n. 197 del 2024

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 197 del 10 ottobre 2024, ha fornito chiarimenti sull’ambito di applicazione dell’articolo 10 del Decreto ACE.

leggi tutto
Agenzia delle Entrate Risposta ad interpello n. 188 del 2024

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 188 del 1° ottobre 2024, ha fornito chiarimenti sull’ambito di applicazione dell’articolo 119...

leggi tutto
Agenzia delle Entrate Risposta ad interpello n. 205 del

’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 205 del 16 ottobre 2024, ha chiarito l’ambito di applicazione del regime di non imponibilità IVA...

leggi tutto