31/1/2022

Risposta a interpello n. 48 del 28 gennaio 2022

Con la risposta a interpello n.48 del 25 gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’IVA di gruppo a seguito di un’operazione di scissione e in particolare in merito alla sussistenza del requisito della continuità del controllo richiesto per la sua applicazione.  

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate concerne una operazione che prevedeva da un lato, la scissione totale di Alfa, controllata dalla subholding di un gruppo societario, in favore della neocostituita Beta e della preesistente Gamma e dall’altro la scissione parziale di Zeta in favore di Gamma.  

L’istante Alfa, posto che per il 2021 era già stata esercitata l’opzione per l’IVA di Gruppo, ha domandato all’Agenzia conferma sulla circostanza che la creazione di una società di nuova costituzione Beta, appositamente costituita e preordinata a ricevere il complesso aziendale della scissa Alfa, non rappresenti un elemento di interruzione della continuità del controllo, così come richiesto dalla norma relativa alla procedura di liquidazione IVA di gruppo nonché domandato chiarimenti in merito alla possibilità di Gamma, Beta e Zeta di essere incluse nel perimetro della procedura della liquidazione IVA di gruppo ex art. 73 del DPR 633/72 con efficacia dal 1° gennaio 2022, tenuto conto dell'operazione straordinaria e dei conseguenti mutamenti nel possesso delle partecipazioni.
L’Agenzia delle Entrate, confermando la tesi prospettata dall’Istante, dopo aver premesso che la "ratio" sottesa all’articolo 2 del DM 13dicembre 1979, il quale individua i requisiti soggettivi per l'adesione alla procedura di liquidazione IVA di gruppo, è quella di evitare pratiche fraudolente od elusive, essendo la predetta norma finalizzata ad assicurare che l'acquisizione del controllo costituisca un'operazione avente una valida ragione economica, e non anche un mezzo per realizzare un vantaggio fiscale, quale l'utilizzazione del credito IVA dell'altro soggetto, ha ritenuto che il reale perimetro dell'IVA di gruppo non viene sostanzialmente modificato a seguito dell'operazione di ristrutturazione societaria - la cui realizzazione non si pone in contrasto con la ratio ispiratrice della disciplina della liquidazione IVA di Gruppo - atteso che la neo costituta Beta, risultante dalla scissione totale di Alfa, è controllata dalla Subholding per una percentuale superiore al cinquanta per cento del proprio capitale, come lo era anche la società scissa, di cui prosegue l'attività commerciale.  

Pertanto, secondo l’Agenzia, Beta può partecipare alla procedura di liquidazione IVA di gruppo in luogo di Alfa senza soluzione di continuità, indipendentemente dalla sussistenza del controllo dal 1° luglio dell’anno precedente. 

La risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate appare condivisibile e in linea con i precedenti documenti di prassi laddove l’Amministrazione aveva espresso che “il possesso precedente del complesso aziendale da parte della società conferente, che si trasforma da diretto ad indiretto con il conferimento ad una società controllata e costituita al solo scopo di ricevere detto conferimento, non modifica sostanzialmente l'assetto del gruppo nella sua entità ed esclude, quindi, quei caratteri di occasionalità e temporaneità cha la disposizione in commento vuole neutralizzare» (Cfr.risoluzione 21 marzo 2003, n. 68 e 28 maggio 1981, n. 330689)

# IVA # liquidazione IVA di gruppo # scissione 

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