21/12/2021

Risposta a interpello n. 500

Con la risposta a interpello n.500 del 21 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sul corretto trattamento fiscale degli interessi pagati ad una banca estera priva di stabile organizzazione in Italia da clienti ivi residenti, non esercenti attività d'impresa, per effettuare investimenti all'estero. In particolare, l’Istante erroneamente riteneva di non dover tassare i proventi in Italia, posto che l’impego dei capitali avveniva all’estero. L’Agenzia, invece, ha dapprima chiarito che per "impiego del capitale" si intende l'impiego operato dal percettore del reddito ossia, nel caso di specie, dalla banca istante. In secondo luogo, ha richiamato l’art. 23, comma 1, lettera b) del TUIR, secondo cui si considerano prodotti in Italia i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancarie postali, e l’art. 44, comma 1, lettera a) del TUIR, a norma del quale sono redditi di capitale gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti. Sulla base di tale normativa, dunque, l’Agenzia delle Entrate ha correttamente chiarito che gli interessi derivanti dai finanziamenti erogati dalla banca estera priva di stabile organizzazione in Italia a persone fisiche residenti sono soggetti ad imposizione in Italia.

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31/3/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 4781 del 3 marzo 2026

Con l’ordinanza n. 4781/2026, la Suprema Corte ha affermato che l’Amministrazione finanziaria non può riqualificare...
31/3/2026

Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena, n. 107 del 18 marzo 2026

Con la sentenza n. 107/2/26 del 18 marzo 2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena ha annullato la nota di presa a carico per il pagamento di ritenute IRPEF...
31/3/2026

CEDU, Edilsud 2014 S.r.l.s. e Ferreri contro Italia

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha nuovamente condannato l’Italia per violazione dell’art. 8 CEDU estendendo i principi espressi nel caso Italgomme
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