L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 631 del 29 settembre 2021,confermando la tesi dell’Istante, ha chiarito che sono riconducibili nell'ambito dell'esenzione IVA riservata alla "gestione di fondi comuni d'investimento", le prestazioni di consulenza rese in favore di una SGR che gestisce FIA riconducibili tra i fondi equiparabili agli OICV.
In particolare, sono riconducibili nell'esenzione IVA per i servizi di gestione dei fondi comuni d'investimento, quei servizi di consulenza attinenti l'analisi del potenziale tecnologico d'innovazione di possibili società target, tenendo conto dei diversi aspetti concernenti le società target esaminate, dalle informazioni societarie, al posizionamento sul mercato e alle relative opportunità, alla descrizione delle strategie aziendali, ai profili tecnologici fino a taluni dati finanziari(ricavi, costo del venduto e utile operativo).
Tuttavia, l’Ente ha specificato che solo dopo il rilascio dell'autorizzazione a favore della Società a operare come SGR è possibile ricondurre detti servizi tra quelli di "gestione del Fondo comune d'investimento". E ciò in quanto, prima di questo momento mancherebbe una connessione con l'esercizio/gestione del Fondo e con la ratio sottesa all'esenzione IVA in commento, che è quella di agevolare l'investimento in titoli tramite organismi d'investimento.
La tesi dell’Agenzia non appare del tutto condivisibile nella parte in cui l’Ente ritiene requisito necessario affinché i servizi resi possano qualificarsi prestazioni concernenti la gestione di fondi comuni e quindi esenti IVA l’aver ottenuto l’autorizzazione ad operare come SGR, posto che la natura oggettiva e la intrinseca connessione e funzionalità allo svolgimento dell’attività digestione dei fondi delle prestazioni ricevute medio tempore, nell’attesa del rilascio dell’autorizzazione, non dovrebbe venir meno o essere esclusa per la sola assenza di un requisito formale.
#IVA #SGR #esenzione