Con la risposta ad interpello n. 164 del 6 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate si è espressa su una complessa operazione di riorganizzazione aziendale transnazionale, realizzata mediante un conferimento posto in essere da una società non residente in favore di una conferitaria neo-costituita residente, chiarendo il trattamento da riservare ai fini fiscali tanto agli elementi oggetto di conferimento, appartenenti o meno al patrimonio della stabile organizzazione in Italia della società estera conferente, quanto alle partecipazioni emesse dalla conferitaria all’esito del conferimento ed assegnate direttamente alla “casa madre” non residente.
In particolare, la società estera istante ha rappresentato all’Agenzia di voler conferire ad una società italiana neo-costituita il «ramo d’azienda» costituente l’attività di impresa in Italia, attribuendole sia tutti gli elementi attivi e passivi appartenenti al patrimonio della propria stabile organizzazione in Italia, mediante cui tale attività di impresa è stata svolta sino ad oggi, sia i marchi, le concessioni ed il dominio appartenenti, non al patrimonio di detta stabile organizzazione, bensì a quello della stessa società istante. La società estera istante ha altresì rappresentato che, all’esito dell’operazione di conferimento sopra descritta, le saranno assegnate direttamente le partecipazioni emesse dalla newco conferitaria.
Sotto il profilo delle imposte dirette, l’Agenzia delle Entrate, concordando solo parzialmente con la soluzione proposta dalla contribuente, ha anzitutto chiarito che l’operazione descritta può essere ricondotta ad un “conferimento d’attivo” e che, pertanto, benché avvenuta “sotto forma” di una stabile organizzazione, situata nello stesso Stato membro cui appartiene la società conferitaria, rappresenta pur sempre in un trasferimento di attivo da una società di uno Stato membro a una società di un altro Stato membro e risulta perciò riconducibile alle operazioni descritte dall’art. 178, comma 1, lett. c) del TUIR per cui ai sensi del successivo art. 179, comma 2 opera, in linea generale, il regime della “neutralità fiscale” di cui all’art. 176 del TUIR. Tuttavia, come espressamente precisato dal menzionato art. 179, nel caso in cui l’operazione abbia ad oggetto un conferimento di una stabile organizzazione in Italia realizzato tra due soggetti di cui uno non residente e l’altro residente nel territorio dello Stato, tale regime di neutralità trova applicazione “limitatamente agli elementi patrimoniali della stabile organizzazione (ALFA SO) effettivamente confluiti nella società conferitaria residente (NewCo)”. Come correttamente rilevato dall’Agenzia delle Entrate, “il prospettato Conferimento della stabile organizzazione in una società residente non sottrae materia impositiva allo Stato italiano, il quale potrà continuare ad esercitare il prelievo sui futuri atti realizzativi dei beni, che, ancorché perfezionati da un soggetto diverso”, per ciò che concerne gli asset che facciano già parte del patrimonio della stabile organizzazione, “sono pur sempre riconducibili al patrimonio di un soggetto residente”. Al contrario, per gli asset non compresi nel patrimonio della detta stabile organizzazione, il conferimento rappresenta “il momento di prima "introduzione" nell'ordinamento tributario italiano” ed “andrà considerato in via autonoma rispetto agli asset della stabile”. Da ciò deriva che per il conferimento alla società neo-costituita residente dei marchi, delle concessioni e del dominio, non ricompresi nel patrimonio della stabile organizzazione in Italia, il regime di neutralità fiscale non potrà trovare applicazione e tali asset dovranno essere valorizzati dalla conferitaria al valore normale ex art. 9, comma 3, del TUIR, con la precisazione che, trovando applicazione l’art. 13 della Convenzione contro la doppia imposizione tra i due Stati coinvolti, le eventuali plusvalenze saranno imponibili solo nello Stato di residenza del soggetto conferente.
Infine, l’Agenzia delle Entrate, per ciò che riguarda il trattamento ai fini delle imposte dirette da riservare alle partecipazioni emesse dalla conferitaria residente ed assegnate direttamente alla “casa madre”, ha ribadito l’inapplicabilità del regime di neutralità fiscale, essendo tale regime applicabile solo laddove le dette partecipazioni confluiscano nella contabilità del soggetto conferente (ossia, nel caso de quo, la stabile organizzazione italiana e non la “casa-madre” estera). In tale contesto, l’Agenzia afferma che, laddove la partecipazione possieda i requisiti individuati dall’art. 87 del TUIR, potrà trovare applicazione il regime PEX.
La posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate appare condivisibile in quanto si pone in linea, oltreché con la precedente posizione di tale ente espressa nella risoluzione n. 63/2018, anche, con i principi della Direttiva n. 90/434/CE (trasfusa nella Direttiva 2009/133/CE).
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