• Risposta ad interpello n. 279/2021
• Errori contabili
• Avviamento
• Ammortamento “ridotto”
• Deducibilità maggiore quota
• Dichiarazione integrativa
• Principio competenza
• Art. 109, comma 4, TUIR
• Art. 67, comma 4, “vecchio” TUIR
• Risoluzione n. 51/2005
Con risposta ad interpello n. 279/2021, l'Agenzia ha chiarito che il contribuente, nel caso di correzione di errore contabile e, in particolare, di svalutazione dell’avviamento ammortizzato per quote inferiori rispetto a quelle previste dai principi contabili, potrà recuperare la maggiore quota di deduzione fiscale calcolata tenendo conto della corretta imputazione a conto economico (art. 109, c. 4, TUIR) mediante dichiarazioni integrative ex art. 2, c. 8, d.P.R. n. 322/1998 e, quindi, non oltre i termini di decadenza stabiliti dall’art. 43 d.P.R. 600/1973. Di contro, le maggiori quote di ammortamento non dedotte relative ai periodi di imposta non più emendabili risulteranno non recuperabili da parte del contribuente. L’Agenzia ripropone la tesi secondo cui, in caso di ammortamento “ridotto”, non sarebbe più consentita la deducibilità del minore ammontare delle quote di ammortamento dedotte rispetto al coefficiente di ammortamento fiscalmente rilevante. Tale tesi non è però sostenibile, essendo stata abrogata l’ipotesi (art. 67, c. 4, vecchio TUIR) di irrecuperabilità fiscale del minore ammontare dedotto rispetto alla metà del coefficiente tabellare e restando affidata alla discrezionalità del contribuente la scelta della durata massima del piano di ammortamento (ris. 51/2005).