Risposta ad interpello 246 del 5 maggio 2022

l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la clausola penale apposta per volontà delle parti in un contratto, stante l'assenza di un rapporto di derivazione...

Con la risposta ad interpello n. 246 del 5 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la clausola penale apposta per volontà delle parti in un contratto, stante l'assenza di un rapporto di derivazione necessaria ed inscindibile tra la stessa e il contratto cui accede, deve essere considerata una pattuizione autonoma e sconta l’imposta di registro in misura fissa.

In particolare, la società istante ha rappresentato all’Agenzia delle Entrate di aver stipulato contratti pubblici di appalto, compresi Accordi Quadro ed i relativi Contratti Applicativi, in forma di scrittura privata non autenticata nell'assolvimento delle proprie funzioni di gestione di un'infrastruttura ferroviaria. Nei contratti di appalto stipulati dalla Società sono state inserite, per volontà delle parti, clausole penali.

L’Agenzia delle Entrate ha anzitutto ricordato la natura civilistica della clausola penale, considerata una pattuizione autonoma che si inserisce all'interno di un contratto principale, con una funzione accessoria mediante la quale le parti stabiliscono ex ante quanto il debitore dovrà pagare, a titolo di penale, ove dovesse rendersi inadempiente, senza che il creditore debba dare la prova di avere subito effettivamente un danno di misura corrispondente. Ebbene, nel caso in cui la clausola penale è inserita nel contratto per volontà delle parti, non sussiste una connessione necessaria tra la clausola ed il contratto, costituendo la prima una pattuizione accessoria con duplice funzione di "coercizione" all'adempimento e di predeterminazione della misura del risarcimento in caso di inadempimento, con la conseguenza che essa deve essere tassata in maniera autonoma rispetto alle altre disposizioni contenute nel contratto.  

Quanto alla misura dell’imposta di registro applicabile alla clausola penale, l’Agenzia delle Entrate ha osservato come la clausola penale operi in maniera simile a una condizione sospensiva, poiché fino a che l’inadempimento non si sia verificato, la clausola è priva di effetti. Di conseguenza, deve essere applicata l’imposta di registro in misura fissa.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate appare in linea sia con i propri precedenti di prassi, sia con la giurisprudenza di merito maggioritaria, orientata a riconosce l’autonoma tassabilità in misura fissa della clausola penale. Va, tuttavia, segnalato che si sta affermando nella giurisprudenza di merito un orientamento di segno opposto, secondo cui la clausola penale non ha autonoma esistenza giuridica al di fuori del contratto in cui è inserita e pertanto non può essere soggetta ad autonoma tassazione (ex multis, CTP Milano, sentenza n. 2231/2020).  

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