29/1/2024

Risposta ad interpello n. 12 del 22 gennaio 2024

L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto abusiva una scissione seguita da una trasformazione agevolata laddove non si verifichi alcun fenomeno di sostanziale estromissione dal regime d'impresa degli immobili.

Ciò accade, a dire dell’Agenzia delle Entrate, nell’ipotesi prospettata dal contribuente atteso che gli immobili, a seguito della complessa operazione di riorganizzazione, rimangono strumentali all'attività d'impresa a cui sono destinati e continuano a far parte della medesima azienda da cui sono già utilizzati.

Pertanto, il vantaggio fiscale realizzato dai contribuenti mediante l’assoggettamento ad imposta sostitutiva dell’estromissione degli immobili nell’ambito della trasformazione agevolata appare indebito.

La posizione dell’Agenzia si pone in linea con la precedente risposta ad interpello n. 99 del 2017, confermando la linea interpretativa secondo cui la non strumentalità degli immobili oggetto di estromissione deve essere verificata sotto il profilo sostanziale.

#scissione #trasformazione #abuso

28/7/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 23044 del 10 luglio 2026

Con l’ordinanza n. 23044 del 10 luglio 2026, la Cassazione ha affermato che in tema di impugnazione della cartella di pagamento e/o dell’intimazione di pagamento...
28/7/2026

Agenzia delle Entrate - Risposta ad interpello n. 134 del 6 luglio 2026

Con la risposta ad interpello n. 134 del 6 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, in tema di agevolazione sulle imposte di registro, ipotecaria e catastale...
28/7/2026

Agenzia delle Entrate – Risposta a interpello n. 150 del 2026

Alla realizzazione della nuova sede di un'associazione di promozione sociale è applicabile l'aliquota agevolata del 10% ove l'intervento integri...
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