29/1/2024

Risposta ad interpello n. 12 del 22 gennaio 2024

L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto abusiva una scissione seguita da una trasformazione agevolata laddove non si verifichi alcun fenomeno di sostanziale estromissione dal regime d'impresa degli immobili.

Ciò accade, a dire dell’Agenzia delle Entrate, nell’ipotesi prospettata dal contribuente atteso che gli immobili, a seguito della complessa operazione di riorganizzazione, rimangono strumentali all'attività d'impresa a cui sono destinati e continuano a far parte della medesima azienda da cui sono già utilizzati.

Pertanto, il vantaggio fiscale realizzato dai contribuenti mediante l’assoggettamento ad imposta sostitutiva dell’estromissione degli immobili nell’ambito della trasformazione agevolata appare indebito.

La posizione dell’Agenzia si pone in linea con la precedente risposta ad interpello n. 99 del 2017, confermando la linea interpretativa secondo cui la non strumentalità degli immobili oggetto di estromissione deve essere verificata sotto il profilo sostanziale.

#scissione #trasformazione #abuso

28/7/2025

Ordinanza della Corte di cassazione, sezione Tributaria, n. 20611 del 22 luglio 2025

Cassazione n. 20611/2025: le spese nel processo tributario si compensano solo con gravi ragioni espresse chiaramente in sentenza, come da d.lgs. 546/92.
28/7/2025

Corte costituzionale sentenza n. 112 del 18 luglio 2025

Con la sentenza n. 112/2025, la Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992 recante i requisiti per la qualifica di abitazione principale ai fini ICI...
18/6/2025

L’IVA nella gestione dei crediti ceduti: la rilevanza della causa T-184/25

Con ordinanza del 28 febbraio 2025 (causa T-184/25), la Corte amministrativa suprema della Finlandia...
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