29/1/2024

Risposta ad interpello n. 12 del 22 gennaio 2024

L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto abusiva una scissione seguita da una trasformazione agevolata laddove non si verifichi alcun fenomeno di sostanziale estromissione dal regime d'impresa degli immobili.

Ciò accade, a dire dell’Agenzia delle Entrate, nell’ipotesi prospettata dal contribuente atteso che gli immobili, a seguito della complessa operazione di riorganizzazione, rimangono strumentali all'attività d'impresa a cui sono destinati e continuano a far parte della medesima azienda da cui sono già utilizzati.

Pertanto, il vantaggio fiscale realizzato dai contribuenti mediante l’assoggettamento ad imposta sostitutiva dell’estromissione degli immobili nell’ambito della trasformazione agevolata appare indebito.

La posizione dell’Agenzia si pone in linea con la precedente risposta ad interpello n. 99 del 2017, confermando la linea interpretativa secondo cui la non strumentalità degli immobili oggetto di estromissione deve essere verificata sotto il profilo sostanziale.

#scissione #trasformazione #abuso

4/7/2026

Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 129 del 25 giugno 2026

Con la risposta ad interpello n. 129/2026, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabile il regime agevolativo previsto dalla Direttiva 2003/49/CE...
4/7/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 11066 del 24 aprile 2026

Con l’ordinanza n. 11066/2026, la Suprema Corte ha ribadito che la definitività dell’accertamento notificato al socio non preclude...
4/7/2026

Agenzia delle Entrate- Risposta a interpello n. 128 del 2026

In caso di fusione per incorporazione tra le rappresentanti di due distinti Gruppi IVA, le società appartenenti...
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