Risposta ad interpello n. 163 del 26 gennaio 2023

l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile ai redditi percepiti da soggetto fiscalmente residente in Macedonia del Nord...

Con la risposta ad interpello n. 163 del 26 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile ai redditi percepiti da un soggetto fiscalmente residente in Macedonia del Nord, a seguito di recesso da una Società con sede in Italia.

Il caso sottoposto al vaglio dell’Amministrazione Finanziaria riguarda in particolare, un contribuente cittadino macedone, il quale ha detenuto una quota di partecipazione del capitale sociale di una Società residente in Italia ed ha successivamente deciso di recedere dalla stessa Società, la quale si è impegnata a liquidare le somme spettanti a seguito del recesso.

Ad avviso dell’Istante, le somme liquidate dalla Società non sarebbero qualificabili come dividendi e pertanto non sarebbero da assoggettare ad imposizione secondo quanto previsto dall’art. 22 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni firmate dal Governo della Repubblica italiane e il Governo macedone in forza del quale “gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili sono in questo Stato”.

Senonché, l’Amministrazione Finanziaria ha dapprima ricordato che possono configurarsi due diverse tipologie di recesso: il recesso cd. ''tipico'', attuato cioè tramite l'annullamento e il rimborso della partecipazione detenuta (in proporzione del patrimonio sociale e tenuto conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, ai sensi dell'articolo 2473 del codice civile) ed in tal caso le somme ricevute dal socio recedente, per la parte eccedente il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione medesima, costituiscono utile, rientrando tra le fattispecie che danno luogo a redditi di capitale (cfr. articolo 47, comma 7, del TUIR); il recesso c.d. ''atipico'', che si attua mediante la cessione a titolo oneroso della partecipazione agli altri soci ovvero a soggetti terzi estranei alla compagine sociale e in tal caso le somme ricevute dal socio rientrano tra i redditi diversi di natura finanziaria (capital gain cfr., fra le altre, risposta interpello n. 341 del 2019).

Ebbene, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, il recesso effettuato dall’Istante è qualificabile come recesso tipico, poiché la quota di spettanza del socio che recede verrà liquidata attingendo dalle riserve disponibili della Società e non è prevista una cessione della quota dall’Istante in favore di terzi o degli altri soci della Società.

Ne consegue che contrariamente a quanto ritenuto dall’Istante, gli importi ricevuti dallo stesso, per la parte eccedente il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione rimborsata, sono qualificabili come utili da partecipazione.

Tali utili saranno dunque soggetti a imposizione in Italia in ossequio a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, lettera b) del TUIR laddove stabilisce che i non residenti in Italia sono assoggettati a imposta nel nostro Paese sui redditi di capitale corrisposti, fra gli altri, ''da soggetti residenti nel Territorio dello Stato''.

Tuttavia, l’Amministrazione Finanziaria ha condivisibilmente ricordato come gli utili percepiti dall’Istante non potranno essere assoggettati ad una ritenuta eccedente il 15 per cento in ossequio a quanto stabilito dal diritto internazionale pattizio ed in particolare dall’art. 10 della Convenzione tra la Repubblica italiana e il Governo macedone per evitare le doppie imposizioni secondo cui l'importo dei dividendi che una società italiana distribuisce a una persona fisica residente in Macedonia del Nord, effettivo beneficiario di tali redditi, è assoggettabile, nel nostro Paese, a una ritenuta che non può eccedere il ''15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi''.

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