Risposta ad interpello n. 17 del 2022

Con la risposta a interpello n. 17 del 12 gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento dei dividendi corrisposti da una società...

Con la risposta a interpello n. 17 del 12 gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento dei dividendi corrisposti da una società di capitali italiana a una partnership trasparente di diritto inglese confermando che può essere invocata la Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra Italia Regno Unito dai partner della Partnership, con riferimento alla quota di reddito loro imputata, a condizione che essi siano soggetti a imposizione nel proprio Stato di residenza e siano i beneficiari effettivi dei proventi. 

In particolare, l’Istante, una Limited Partnership istituita in base alla normativa del Regno Unito, dopo aver chiarito di non essere un soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi e che ciascun partecipante è direttamente responsabile per le imposte relative alla propria quota dei redditi conseguiti attraverso la Partnership, ha richiesto chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei dividendi erogati da alcune società fiscalmente residenti in Italia di cui detiene le azioni. 

Fermo restando che in applicazione della normativa italiana, i dividendi corrisposti alla Partnership, soggetto non residente, sconterebbero una ritenuta del 26 percento ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,a parere dell’Istante, pur dovendosi escludere che la stessa possa direttamente invocare l'applicazione dell’aliquota convenzionale di cui all'articolo 10della Convenzione tra Italia e Regno Unito, non integrando la nozione di persona residente di cui all’art. 4 della medesima Convenzione, dovrebbero poter essere riconosciuti i benefici convenzionali direttamente in capo ai partner della stessa residenti nel Regno Unito. 

L’Agenzia delle Entrate, condividendo la soluzione fornita dall’Istante, ha da un lato, per quanto attiene all'applicazione del trattamento convenzionale direttamente nei confronti della Partnership, condiviso l'esclusione. Ed infatti, l'assenza di soggettività tributaria passiva della Partnership, impedisce di considerarla come "persona residente" nel Regno Unito ai fini del Trattato. Dall’altro, ha confermato che i benefici convenzionali sui dividendi di fonte italiana possano essere riconosciuti direttamente in capo ai partner della partnership a condizione tuttavia che i partner integrino tutti i presupposti di applicazione del Trattato, ossia possano essere considerati treaty entitled ebeneficial owner.  

Quanto al primo requisito, l’Agenzia chiarisce che il treaty entitlement dell'investitore presuppone l'assoggettamento a imposizione, inteso in senso potenziale (di mera liabilityto tax) ed è quindi integrato laddove il partner rientri tra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito nel proprio Stato di residenza. Quanto al secondo, ribadisce l’Agenzia il percettore deve essere altresì il beneficiario effettivo del reddito.  

L’Amministrazione Finanziaria in ossequio ai principi già elaborati nei precedenti orientamenti di prassi ha pertanto ribadito che il riconoscimento del vantaggio convenzionale è sempre subordinato al riscontro (i) della qualifica di residente ai fini del Trattato, nel senso già chiarito di soggetto passivo d'imposta, nonché (ii) del fatto che il percettore sia anche il beneficiario effettivo del reddito. 

# Agenzia delle Entrate # convenzione contro doppie imposizioni #ritenute 

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