Con la Risposta ad interpello n. 221 del 2023, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato la disciplina fiscale applicabile ad una fondazione di famiglia del Liechtenstein, affermando che tale istituto può considerarsi analogo al trust se presenta gli elementi caratteristici di quest'ultimo e, di conseguenza, può essere soggetta alle disposizioni allo stesso applicabili.
Nel caso sottoposto al vaglio dell’Agenzia delle Entrate, l’Istante chiedeva di conoscere il corretto trattamento fiscale delle somme ricevute nel corso del 2021 da una fondazione di famiglia del Liechtenstein
riguarda una fondazione di famiglia del Liechtenstein. In particolare, chiedeva chiarimenti in merito all'applicazione degli articoli 44, comma 1, lettera g¬sexies) e 45, comma 4¬quater del TUIR al fine di determinare correttamente quanta parte di tali attribuzioni costituiscano reddito e quanta parte patrimonio.
L’Agenzia delle Entrate ha preliminarmente ricordato come per individuare quali siano gli istituti aventi contenuto analogo trust, si deve fare riferimento agli elementi essenziali e caratterizzanti detto istituto. Ebbene, In linea di principio una fondazione di famiglia del Liechtenstein può considerarsi quale istituto analogo al trust se presenta gli elementi caratteristici di quest'ultimo e, conseguentemente, essere soggetta alle disposizioni allo stesso applicabili.
Tra queste disposizioni, vengono in considerazione gli artt. 44, comma 1, lettera g-sexies), del Tuir, il quale prevede che sono redditi di capitale "i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti, nonché i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 73" ed il successivo art. 45, comma 4-quater, del Tuir il quale prevede che "Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito".
Ebbene, a parere dell’Agenzia delle Entrate la possibilità di qualificare come “patrimonio” una parte delle attribuzioni finali operate dalla Fondazione, “con conseguente esclusione dall’applicazione dell’imposta sui redditi, non può essere determinata sulla base di criteri presuntivi o proporzionali ma dovrà necessariamente emergere da apposita documentazione contabile ed extracontabile. Nel caso di specie, l'attribuzione finale a favore dell'Istante costituisce sicuramente reddito di capitale per l'ammontare di essa corrispondente ai redditi realizzati e non distribuiti dalla Fondazione Alfa nel periodo dal 2016 al 2021. Ciò in considerazione del fatto che, non avendo la Fondazione Alfa - come dichiarato nell'istanza - effettuato nel predetto periodo (dal 2016 al 2021) alcuna distribuzione a favore dei propri beneficiari, le somme corrispondenti a tali redditi risultano necessariamente comprese nell'attribuzione finale effettuata a favore dell'Istante al momento della cessazione della Fondazione Alfa. Il residuo importo, ottenuto dalla differenza tra l'attribuzione a favore dell'Istante e i predetti redditi, potrà essere considerato “patrimonio” solo in presenza della documentazione di cui si è detto.
Con il documento di prassi in commento l’Agenzia delle Entrate ha confermato quanto già chiarito in materia di trust nella recente Circolare n. 34/2022.
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