- risposta ad interpello n. 238/2021
- operazioni straordinarie
- realizzo controllato
- conferimento partecipazioni
- nuda proprietà
- art. 177 del TUIR
Con la risposta ad interpello n. 238/2021, l’Agenzia ha chiarito che anche per il conferimento della nuda proprietà delle partecipazioni di minoranza qualificata può trovare applicazione il regime del c.d. “realizzo controllato” di cui al comma 2-bis dell’art. 177 del TUIR in quanto la nuda proprietà, pur priva di diritti di voto, conserva la propria attitudine a rappresentare una percentuale del capitale della società scambiata. Diversamente, per i conferimenti della nuda proprietà di partecipazioni di controllo, senza contestuale attribuzione dei diritti di voto, non può trovare applicazione il regime del “realizzo controllato” di cui al comma 2 del medesimo art. 177 del TUIR, atteso che per l’applicazione di tale regime è necessario che, per effetto del conferimento, la società conferitaria acquisisca il controllo sulla società scambiata. La condivisibile posizione dell’Agenzia conferma, quindi, che i due regimi di “realizzo controllato”, pur condividendo i medesimi meccanismi applicativi, si caratterizzano per un diverso perimetro oggettivo di applicazione che si giustifica in virtù delle diverse finalità perseguite.