Risposta ad interpello n. 251 del 10 maggio 2022

l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito ad un conferimento di un’azienda appartenente ad una stabile organizzazione italiana di una banca estera...

Con la risposta ad interpello n. 251 del 10 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito ad un conferimento di un’azienda appartenente ad una stabile organizzazione italiana di una banca estera, residente in UE, in favore di una newco italiana, chiarendo a che condizioni simili operazioni possono accedere al regime di neutralità previsto dagli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 2, del TUIR e offrendo alcuni interessanti spunti di riflessione.

Nel caso oggetto dell’istanza di interpello, la contribuente istante, ossia la stabile organizzazione in Italia di una banca con sede legale nel Regno Unito, ha rappresentato all’Agenzia delle Entrate la complessa riorganizzazione aziendale, resasi necessaria per continuare a garantire l’operatività della banca estera in Italia a seguito della “Brexit”, in cui sarà coinvolta, specificando che tale operazione vedrà la costituzione di una newco Italiana, interamente partecipata dalla casa madre estera, a cui sarà conferito il ramo d’azienda di titolarità della branch. A fronte del conferimento, le nuove azioni emesse dalla newco saranno iscritte nella contabilità della branch tra le immobilizzazioni finanziarie. Dato questo scenario, l’Istante ha chiesto all’Agenzia delle Entrate conferma dell’applicabilità a tale conferimento del regime di neutralità fiscale previsto dall’art. 176 del TUIR ed ammesso anche per i conferimenti che coinvolgono soggetti residenti in UE in virtù del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lettera c) e 178, comma 2, del TUIR .

L’Agenzia delle Entrate, pur ribadendo l’applicabilità del detto regime di neutralità fiscale a condizione che le partecipazioni ricevute a fronte del conferimento siano iscritte nella contabilità della stabile organizzazione italiana superstite, ha fornito alcuni interessanti spunti di riflessione. In particolare, nella risposta l’Agenzia ha chiarito che “l'assegnazione … al patrimonio della stabile organizzazione delle partecipazioni rinvenienti dal Conferimento rimane comunque condizionata alla previsione generale della sussistenza di una connessione funzionale tra la suddetta partecipazione e il patrimonio della stabile nel rispetto dell'articolo 152 del TUIR”, precisando tuttavia che la valutazione circa “l'integrazione del requisito di connessione funzionale tra le partecipazioni in BETA emesse a seguito del Conferimento e il patrimonio della stabile organizzazione in Italia di ALFA (i.e. la Branch) e, in generale, le condizioni al ricorrere delle quali è possibile la diretta attribuzione delle predette partecipazioni al patrimonio della stabile, nonché la permanenza di una stabile all'esito del Conferimento non possono formare oggetto di esame in questa sede, essendo preclusa in sede di interpello statutario la valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione (cfr. la Circolare del 9/E del 1° aprile 2016)”.

La chiosa dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui, nonostante la risposta positiva all’interpello proposto dal contribuente, resta impregiudicato il diritto di tale Ente di verificare, in sede di accertamento, l’eventuale censurabilità della descritta riorganizzazione sotto il profilo dell’abuso del diritto, può infatti essere interpretata nel senso che una siffatta operazione di conferimento, in cui l’assegnazione alla stabile organizzazione delle “nuove” partecipazioni sia giustificata dalla sola volontà di beneficiare del regime di neutralità fiscale, potrebbe costituire un’operazione abusiva laddove non fosse dimostrato il “collegamento funzionale” tra le dette partecipazioni e la stabile organizzazione stessa.

La posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate sembra, dunque, confermare l’opportunità, in siffatte operazioni, di procedere mediante la presentazione di un’apposita istanza di interpello anti-abuso ex art. 10-bis, comma 5, della legge 212/2000 e art. 11, comma 1, lett. c), della medesima legge.

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