• Risposta n. 258/2021
• Dividendi
• Fondazione svizzera
• Trasparenza
• Convezione contro le doppie imposizioni
• Residente ai fini della Convezione contro le doppie imposizioni
Con la risposta n. 258 del 19 aprile 2021 l’Agenzia delle Entrate si è espressa sul trattamento fiscale dei dividendi erogati da società italiane nelle quali investe una fondazione svizzera tramite un Fond Commun de Placement di diritto elvetico. In particolare, nonostante la trasparenza fiscale del fondo non consenta di identificarlo come “persona residente” ai fini della Convenzione, l’Agenzia riconosce che l’applicazione della ritenuta convenzionale sui dividendi distribuiti al fondo possa essere invocata dagli investitori del medesimo, purché gli utili di gestione siano loro imputati ai fini dell’imposizione nel rispettivo Stato di residenza, come nel caso di specie. Inoltre, nel rispetto dei presupposti applicativi del Trattato, l’Agenzia evidenzia che la fondazione può dirsi treaty entitled in quanto soggetto passivo d’imposta, pur godendo in concreto di un’esenzione riconosciuta dalla normativa svizzera. Ponendosi nel solco di quanto recentemente affermato con la risposta n. 156/2020, l’Agenzia torna ad esprimersi sul regime dei soggetti “trasparenti” ai fini dell’applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, fornendo ulteriori chiarimenti con riferimento alla soggettività passiva dei beneficiari finali dei proventi erogati da tali soggetti.