Risposta ad interpello n. 261 del 11 maggio 2022

, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il figlio, a cui verrà intestato l’immobile alla stipula del contratto di compravendita immobiliare...

Con la risposta ad interpello n. 261 del 11 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha forniti importanti chiarimenti in merito alla fruizione del credito d’imposta previsto dall’agevolazione prima casa under 36 nel caso in cui il genitore del contribuente sottoscriva il contratto preliminare di compravendita ed effettui il pagamento della caparra e degli acconti.

Ebbene, come noto, l’art. 64 del d.l. 73/2021, il quale reca per l’appunto la disciplina dell’agevolazione prima casa under 36, riconosce all’acquirente dell’immobile un credito d’imposta pari all’iva corrisposta in relazione all’acquisto immobiliare. Tale credito d’imposta, che non potrà formare oggetto di rimborso, potrà essere opposto in compensazione o utilizzato in diminuzione per le imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero in diminuzione delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto.

Tanto premesso, con istanza di interpello, il contribuente riferiva di voler acquistare un immobile di nuova costruzione da un’impresa costruttrice e di voler usufruire del credito d’imposta previsto dal menzionato art. 64, dal momento che possedeva tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dall’agevolazione prima casa under 36. Tuttavia, posto che il contratto preliminare di compravendita era stato sottoscritto dal genitore, il quale aveva promesso di acquistare l’immobile per sé o per persona da nominare, e che le fatture dei pagamenti relativi alla caparra e agli acconti erano intestate al genitore medesimo, si richiedevano chiarimenti in merito alla possibilità di usufruire del credito d’imposta sull’intero ammontare dell’iva corrisposta in relazione all’acquisto immobiliare.

Ebbene, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che ai sensi degli artt. 1401 e 1404 c.c. “nel momento della conclusione del contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso” e “quando la dichiarazione di nomina è stata validamente fatta, la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato”. Pertanto, l’Amministrazione ha riconosciuto che in presenza di una valida dichiarazione di nomina, il figlio si sostituirà quale parte contrattuale del contratto preliminare originariamente stipulato dal genitore, acquistando i diritti e assumendo gli obblighi derivanti dal contratto con efficacia retroattiva. Ne consegue che il figlio potrà avvalersi dei pagamenti effettuati dal genitore a titolo di caparra e di acconti anche ai fini del credito d’imposta previsto dall’agevolazione prima casa under 36. Inoltre, con la risposta in commento, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che dall'atto di compravendita dovrà risultare l'ammontare di IVA corrisposta in relazione all'acquisto agevolato, che andrà a costituire il credito d'imposta. Pertanto, nel caso di specie, nell’atto di compravendita definitivo stipulato dal figlio dovranno essere specificatamente enunciati gli acconti già pagati dal genitore, con indicazione dei relativi importi e delle modalità di pagamento nonché gli estremi delle fatture intestate al genitore medesimo.  

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