Risposta ad interpello n. 267 del 2023

l’Agenzia delle Entrate è tornata a pronunciarsi in tema di interposizione del trust, ritenendo che non può ritenersi validamente operante sotto il profilo fiscale...

Con la Risposta ad interpello n. 267 del 2023, l’Agenzia delle Entrate è tornata a pronunciarsi in tema di interposizione del trust, ritenendo che non può ritenersi validamente operante sotto il profilo fiscale il trust in cui il disponente può influenzare eccessivamente, seppur indirettamente per mezzo del Guardiano, il potere gestorio del Trustee.

Nell’interpello in commento, l’Agenzia delle Entrate è stata chiamata a pronunciarsi sulla qualificazione di trust, già oggetto di una precedente analisi nel 2015. In particolare, l’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto in occasione del primo interpello il trust fiscalmente interposto per il fatto che il disponente potesse “sostanzialmente influenzare la condotta del trustee, anche se indirettamente, tramite il Guardiano”. L’Istante “valorizzando e accogliendo le osservazioni fornite dall'Agenzia delle entrate in sede di risposta alla prima istanza, all'atto della costituzione del Trust” ha, dunque, apportato talune modifiche allo Statuto del trust “affinché le previsioni modificate potessero consentire il riconoscimento del Trust come autonomo soggetto passivo”.

Sennonché, l’Amministrazione finanziaria ha confermato la propria posizione circa la natura interposta del trust in esame. Difatti, “l'esame delle clausole dello Statuto del Trust dell'atto istitutivo, seppur modificate rispetto a quelle contenute nella bozza allegata alla prima istanza, mostra che il potere gestorio del Trustee risulta tuttora limitato dal Guardiano che ha mantenuto il consenso vincolante rispetto alle numerose e determinanti attività del Trustee”, in aggiunta al fatto che “il Guardiano continua a poter essere revocato, in ogni momento e senza giusta causa, dal Disponente e dallo stesso nominato, seppure congiuntamente ad uno dei Beneficiari Attuali (ovvero uno dei figli del Disponente), e che il Trustee continua a poter essere revocato, in ogni momento e senza giusta causa, dal Guardiano e poi dallo stesso nominato. Al riguardo, si evidenzia come nel predetto Statuto del Trust non vengano indicati criteri oggettivi per l'individuazione del Guardiano e del Trustee, né circostanze oggettive che comportino la revoca degli stessi”. Pertanto, le previsioni contenute nello Statuto del trust continuano ad evidenziare una importante limitazione dell'effettiva autonomia del Trustee, dal momento che il suo potere gestorio è sostanzialmente e in definitiva subordinato alla volontà del Disponente, tramite la figura del Guardiano.

L’Agenzia delle Entrate, mediante l’interpello in commento, ha richiamato i principi già espressi in precedenti documenti di prassi in merito alla qualificazione di un trust come interposto (Circolari nn. 61/E del 2010 e 34/E del 2022), ribadendo che in tal caso il reddito di cui appare titolare il trust è assoggettato ad imposizione, per imputazione, direttamente in capo all'interponente residente in Italia secondo le categorie previste dall'art. 6 del Tuir.

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