21/12/2021

Risposta ad interpello n. 282/2021

Con la risposta ad interpello n. 282/2021, l’Agenzia ha ritenuto che, ai fini delle imposte dirette, l’operazione di scissione societaria avente come beneficiaria la controllante della scissa, finalizzata a consentire alla scissa di concentrarsi sul proprio core business commerciale, non realizza alcun vantaggio fiscale indebito e, di conseguenza, non rientri tra le operazioni abusive ex art. 10-bis della Legge n. 212/2000. Ai fini IVA, l’Agenzia ritiene che, affinché trovi applicazione l’esclusione dal campo di applicazione del tributo ex art. 2, comma 3, lett. f), del d.P.R. 633/1972 e non siano ravvisabili profili elusivi, occorre che i beni siano “trasferiti non semplicemente "in occasione" di una data operazione di ristrutturazione aziendale, ma in modo funzionale alla medesima operazione”. Tale ultima posizione dell’Agenzia, benché non direttamente desumibile dal dato normativo dell’art. 2, comma 3, lett. f) cit., sembra trovare conferma nell’art. 19 della Direttiva IVA e nella giurisprudenza della CGUE secondo cui “i trasferimenti cui si riferisce la detta disposizione sono quelli in cui il beneficiario ha l'intenzione di gestire l'azienda o la parte di impresa trasferita " (cfr. sentenza del 27 novembre 2003, causa C-497/01).

29/9/2025

Ordinanza della Corte di cassazione n. 25863 del 22 settembre 2025

Con l’ordinanza n. 25863 del 22 settembre 2025, la Corte di cassazione ha affermato che la concessione dell’usufrutto...
29/9/2025

Corte di Cassazione ordinanza n. 25872 del 22 settembre 2025

Con l’ordinanza n. 25872/2025, la Suprema Corte ha stabilito che, ai fini della presentazione dell’istanza di rimborso...
29/9/2025

Agenzia delle Entrate – Risposta ad interpello n. 242 del 15 settembre 2025

Con la risposta ad interpello n. 242 del 15 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il soggetto acquirente...
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