21/12/2021

Risposta ad interpello n. 282/2021

Con la risposta ad interpello n. 282/2021, l’Agenzia ha ritenuto che, ai fini delle imposte dirette, l’operazione di scissione societaria avente come beneficiaria la controllante della scissa, finalizzata a consentire alla scissa di concentrarsi sul proprio core business commerciale, non realizza alcun vantaggio fiscale indebito e, di conseguenza, non rientri tra le operazioni abusive ex art. 10-bis della Legge n. 212/2000. Ai fini IVA, l’Agenzia ritiene che, affinché trovi applicazione l’esclusione dal campo di applicazione del tributo ex art. 2, comma 3, lett. f), del d.P.R. 633/1972 e non siano ravvisabili profili elusivi, occorre che i beni siano “trasferiti non semplicemente "in occasione" di una data operazione di ristrutturazione aziendale, ma in modo funzionale alla medesima operazione”. Tale ultima posizione dell’Agenzia, benché non direttamente desumibile dal dato normativo dell’art. 2, comma 3, lett. f) cit., sembra trovare conferma nell’art. 19 della Direttiva IVA e nella giurisprudenza della CGUE secondo cui “i trasferimenti cui si riferisce la detta disposizione sono quelli in cui il beneficiario ha l'intenzione di gestire l'azienda o la parte di impresa trasferita " (cfr. sentenza del 27 novembre 2003, causa C-497/01).

4/7/2026

Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 129 del 25 giugno 2026

Con la risposta ad interpello n. 129/2026, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabile il regime agevolativo previsto dalla Direttiva 2003/49/CE...
4/7/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 11066 del 24 aprile 2026

Con l’ordinanza n. 11066/2026, la Suprema Corte ha ribadito che la definitività dell’accertamento notificato al socio non preclude...
4/7/2026

Agenzia delle Entrate- Risposta a interpello n. 128 del 2026

In caso di fusione per incorporazione tra le rappresentanti di due distinti Gruppi IVA, le società appartenenti...
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