17/4/2023

Risposta ad interpello n. 289 del 2023

Con la Risposta ad interpello n. 289 del 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione della plusvalenza da cessione di azioni derivanti da piani di stock option ricevute dal contribuente quando era residente all’estero.

Nell’interpello in commento, l’Istante ha rappresentato di svolto un periodo di lavoro negli Stati Uniti durante il quale ha ricevuto, sulla base di un piano di incentivazione promosso dalla società datrice di lavoro, un determinato numero di azioni il cui valore è stato integralmente assoggettato a tassazione federale negli Stati Uniti quale reddito di lavoro dipendente. A seguito del trasferimento della residenza in Italia, l’Istante avrebbe intenzione di procedere alla vendita delle azioni conseguite nell'ambito del citato piano di azionariato ed ha, pertanto, domandato chiarimenti in merito alle modalità di determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera cbis), del Tuir.

Ebbene, a parere dell’Agenzia delle Entrate la plusvalenza è determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito dalla vendita e il valore normale delle azioni al momento dell'assegnazione, a condizione che detto valore sia stato assoggettato a tassazione a titolo di lavoro dipendente. Invece, quando l'acquisizione di titoli o diritti non abbia concorso alla formazione del reddito, l'intero importo del corrispettivo percepito costituisce plusvalenza da assoggettare ad imposta sostitutiva. Tali principi “si applicano anche nella ipotesi in cui al momento dell'assegnazione dei titoli il contribuente era residente all'estero”.

Con l’interpello in commento l’Agenzia delle Entrate fornisce un importante chiarimento, riconoscendo validità generale al principio per cui la plusvalenza da cessione è determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito dalla vendita e il valore normale delle azioni al momento dell'assegnazione, anche quando il valore delle azioni è stato assoggettato a tassazione come reddito da lavoro dipendente all’estero.

#AgenziadelleEntrate #stockoption #plusvalenza

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