Risposta ad interpello n. 294 del 14 aprile 2023

l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito alla neutralità di un’operazione di fusione tra società residenti nello Stato d'Israele nel caso di trasferimento dal patrimonio...

Con la Risposta ad interpello n. 294 del 14 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito alla neutralità di un’operazione di fusione tra società residenti nello Stato d'Israele nel caso di trasferimento dal patrimonio del dante causa all’avente causa di una partecipazione in una società residente in Italia.

Nel caso di specie, viene prospettata un’operazione di fusione tra una società Alfa di nazionalità israeliana ed una società sorella, facente parte del medesimo gruppo, Delta, anch’essa di nazionalità israeliana.

Per effetto del perfezionamento dell'anzidetta operazione di fusione tra Alfa e Delta, poiché Alfa detiene una partecipazione societaria pari al 95 per cento del capitale di Gamma S.r.l. società residente in Italia, la partecipazione in Gamma confluirà automaticamente nel patrimonio di Delta (nella sua qualità di società incorporante/superstite). Delta, a sua volta, ad esito dell'avvenuto perfezionamento dell'anzidetta operazione di fusione, deterrà il 100 per cento del capitale sociale di Gamma.

Ebbene, ciò premesso, l'Istante, chiede, dunque se sia possibile fruire in tale contesto del regime di neutralità fiscale previsto per le fusioni societarie dall'articolo 172 del TUIR, con la conseguenza che il plusvalore latente insito nella partecipazione Gamma (attualmente detenuta da Alfa) non sarà assoggettato a tassazione in Italia.

L’Agenzia delle entrate, anzitutto, ha ricordato che affinché la disciplina contenuta nell'articolo 172 del TUIR possa applicarsi ad un'operazione di fusione nazionale estera, è necessario che siano soddisfatte tre condizioni:  l’operazione deve qualificarsi come fusione così come definita dalla legislazione civilistica italiana; la forma giuridica dei soggetti coinvolti deve essere omologa a quella prevista per le società di diritto italiano per cui è garantita la neutralità; l’operazione deve produrre effetti in Italia sulla posizione fiscale di almeno uno dei soggetti coinvolti.

Le tre condizioni risultano verificate nel caso di specie. In particolare, con riferimento al terzo requisito, l’Agenzia delle Entrate osserva che l’operazione produce in Italia effetti sulla posizione fiscale dei soggetti coinvolti, poiché comporta il trasferimento dal patrimonio dell’incorporata a quello dell’incorporante della partecipazione nella società italiana, sulla quale l’Italia conserva la potestà impositiva in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Israele.

Inoltre, si afferma che si riconosce in capo all’incorporante israeliana l’ultimo valore fiscale della partecipazione nel soggetto italiano.

La conclusione a cui giunge l’Agenzia delle Entrate, quindi, è quella per cui l’operazione è neutrale agli effetti dell’imposizione italiana: pertanto, la partecipazione italiana dell’incorporata trasmigra nel patrimonio dell’incorporante, ma non si considera realizzata e la relativa plusvalenza rimane allo stato latente in applicazione del principio di neutralità fiscale.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate appare senz’altro condivisibile e conforme ai propri precedenti in materia.

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