21/12/2021

Risposta ad interpello n. 301/2021

Con la risposta ad interpello n. 301/2021 l’Agenzia ha chiarito che il cedente che emette fattura non utilizzando la partita IVA italiana in caso di operazioni domestiche intercorrenti tra soggetti non stabiliti in Italia può regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento di una sanzione compresa fra 250 e 10.000 euro ex art. 6, comma 9bis.2, del D.lgs. 471/1997, definibile mediante ravvedimento operoso, qualora il cessionario abbia erroneamente assolto l’imposta attraverso il meccanismo del reverse-charge. In particolare, l’Agenzia, in continuità con la Circolare 16/2017, ha condivisibilmente ritenuto applicabile la disciplina del comma 9bis.2 in quanto, per un verso, l’erronea fatturazione operata dal cedente è stata determinata dalle imprecise informazioni fornite dal cessionario e non da un intento di frode o evasione, e per altro, la cessione di specie rientrava nell’ambito delle operazioni riconducibili alle ipotesi dell’inversione contabile, ma per le quali non ricorrevano tutte le condizioni per la sua applicazione. Infine, l’Amministrazione ha precisato che la sanzione è dovuta in base a ciascuna liquidazione mensile o trimestrale, posto che è in tale sede che si procede alla determinazione dell'imposta, e con riferimento a ciascun cessionario.

15/9/2025

Agenzia delle Entrate- Risposta a interpello n. 234 del 2025

Con la Risposta n. 234/2025, l’Agenzia ha chiarito che, in caso di più concordati preventivi presentati dallo stesso debitore...
15/9/2025

Agenzia delle Entrate- Risposta a interpello n. 236 del 2025

Con la Risposta n. 236/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il cambio del codice ATECO, reso necessario dall’aggiornamento...
8/9/2025

Agenzia delle Entrate Risposta ad interpello n. 230 del 3 settembre 2025

’Agenzia delle Entrate ha stabilito che ad un immobile, acquistato in data 26 novembre 2021, che ha usufruito degli interventi di ristrutturazione “Superbonus”...
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