Con la risposta ad interpello n. 301/2021 l’Agenzia ha chiarito che il cedente che emette fattura non utilizzando la partita IVA italiana in caso di operazioni domestiche intercorrenti tra soggetti non stabiliti in Italia può regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento di una sanzione compresa fra 250 e 10.000 euro ex art. 6, comma 9bis.2, del D.lgs. 471/1997, definibile mediante ravvedimento operoso, qualora il cessionario abbia erroneamente assolto l’imposta attraverso il meccanismo del reverse-charge. In particolare, l’Agenzia, in continuità con la Circolare 16/2017, ha condivisibilmente ritenuto applicabile la disciplina del comma 9bis.2 in quanto, per un verso, l’erronea fatturazione operata dal cedente è stata determinata dalle imprecise informazioni fornite dal cessionario e non da un intento di frode o evasione, e per altro, la cessione di specie rientrava nell’ambito delle operazioni riconducibili alle ipotesi dell’inversione contabile, ma per le quali non ricorrevano tutte le condizioni per la sua applicazione. Infine, l’Amministrazione ha precisato che la sanzione è dovuta in base a ciascuna liquidazione mensile o trimestrale, posto che è in tale sede che si procede alla determinazione dell'imposta, e con riferimento a ciascun cessionario.