Risposta ad interpello n. 341 del 2023

l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento IVA dei buoni emessi nell’ambito della attività promozionale a favore dei soci o clienti

Con la risposta ad Interpello n. 341 del 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento IVA dei buoni emessi nell’ambito della attività promozionale a favore dei soci o clienti

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento, ai fini IVA, dei ‘’buoni spesa’’, forniti ai propri soci o clienti a fronte di una spesa minima, ovvero di una soglia di spesa massima, o anche senza soglia, da parte di ALFA, nello svolgimento della propria attività di impresa. Come illustrato dall’Istante, tali buoni nella pratica fungono non già da voucher (che assegnano il diritto al detentore di ricevere, in cambio di questi ultimi, beni o servizi), bensì sono ricompresi all’interno della categoria dei “buoni sconto”. Pertanto, l’Istante ha chiesto all’Amministrazione finanziaria se, con riferimento al caso di specie, i buoni spesa vadano considerati quali decurtazione della base imponibile ai fini del calcolo dell'IVA e se vada esclusa l'applicabilità della disciplina fiscale delle operazioni a premio, di cui al DPR n. 430 del 26 ottobre 2001.

L’Agenzia delle Entrate, in risposta a tali quesiti, si è dichiarata incompetente per l’analisi ad essa devoluta riguardo l’applicabilità o meno al caso di specie della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio. In maniera corretta, invece, ha confermato la ricomprensione dei buoni in questione nella categoria dei “buoni sconto”, che consentono al detentore degli stessi una riduzione del prezzo d’acquisto, con la naturale conseguenza di permettere la variazione dell’importo fatturato dal cedente del bene e decurtare dette somme dalla base imponibile.

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