12/2/2024

Risposta ad interpello n. 35 dell’8 febbraio 2024

Nella risposta ad interpello n. 35 dell’8 febbraio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la non abusività di un’operazione scissione totale asimmetrica verso due beneficiarie di nuova costituzione con finalità riorganizzative.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito il proprio costante orientamento secondo cui l'operazione di scissione non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, non ravvisandosi alcun contrasto con la ratio di disposizioni fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario. Ciò in quanto, le beneficiarie non sono società di mero godimento e, quindi, l’operazione si configura come un’operazione “di riorganizzazione aziendale finalizzata all'effettiva continuazione dell'attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante'' (così come affermato già dalla risoluzione n. 98/E del 2017), con l'impiego nel caso specifico, anche delle risorse finanziarie messe a disposizione di ciascuna beneficiaria che, come sostenuto nell'istanza di interpello, «continuerebbero ad essere utilizzate in modo strumentale all'attività d'impresa nei fatti esercitata per gli investimenti ritenuti più appropriati da ciascuno dei gruppi familiari».

Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, in definitiva, rileva il principio per cui le finalità perseguite attraverso la scissione muovono da interessi propri delle società coinvolte e non da interessi dei singoli soci e perciò inidonee a determinare un vantaggio fiscale indebito.

#scissione #abuso #riorganizzazione

12/2/2026

Cass. pen., Sez. III, sentenza 7 gennaio 2026, n. 279

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