26/6/2023

Risposta ad interpello n. 354 del 2023

Con risposta ad interpello n. 354 del 2023, l’Agenzia delle Entrate ha escluso che configuri abuso del diritto, ai sensi della disciplina sull’abuso del diritto ex art. 10-bis della L.212/2000, la scissione parziale di asset (comprensivi di partecipazioni, immobili, marchi), a favore del proprio socio unico, che nel caso di specie corrisponde ad una società beneficiaria, membro di un gruppo multinazionale di imprese di cui le scisse fanno ugualmente parte.

In particolare, l’operazione rappresentata prevede la scissione parziale di una società a favore del suo socio unico, con assegnazione a quest'ultimo, in qualità di beneficiario, delle partecipazioni in tre società controllate/collegate, dei marchi di proprietà e dei compendi immobiliari (terreni e fabbricati) di proprietà. L’agenzia delle Entrate, quanto al profilo delle imposte dirette, ha ritenuto che l’operazione descritta non determina un indebito vantaggio fiscale in contrasto con la ratio di alcuna norma o coi principi generali dell'ordinamento che informano le riorganizzazioni societarie. Inoltre, assunto che nessun asset societario trasferito verrà impiegato per finalità estranee all’attività di impresa, ai fini IVA non si ritiene configurata una condotta abusiva e l’imposta di registro si applica in termine fisso.

Nell’interpello in commento, dunque, l’Agenzia delle Entrate si pone in linea con i propri precedenti di prassi (si vedano le risposte a interpello nn. 317/2023 e 282/2023), ribadendo il principio secondo cui per escludere profili elusivi la scissione non deve essere volta all’assegnazione degli asset a società di mero godimento.

#scissione #abusodeldiritto #assegnazionepartecipazione

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