Con la Risposta ad interpello n. 355 del 28 giugno 2022, l’Agenzia delle Entrate si è espressa fornendo chiarimenti in tema di c.d. iper ammortamento e di credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, soffermandosi in particolare sull’individuazione del momento di effettuazione dell’investimento agevolabile e ribadendo che al fine di riconoscere la disciplina agevolativa spettante – tra quelle che si sono succedute nel tempo – rileva il momento della consegna del bene.
Come noto, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali in materia di beni 4.0, occorre avere riguardo al "momento di effettuazione" dell'investimento, da individuare in base alle disposizioni dell'articolo 109 del TUIR, che consente di individuare il periodo d'imposta nel quale il costo si intende sostenuto nonché la tipologia di agevolazione spettante, mentre l'entrata in funzione e la successiva interconnessione determinano rispettivamente i momenti in cui è possibile fruire dell'agevolazione stessa.
Sennonché, nello specifico caso prospettato dall’istante all’Agenzia delle Entrate sussistono taluni dubbi, considerato che l’investimento riguarda l’acquisto di beni complessi, che, in quanto tali, non dovranno essere semplicemente consegnati ma anche essere utilmente inseriti nel contesto produttivo, nonché tenuto conto del fatto che i beni acquistati sono destinati ad una costruzione in economia per cui non risulta chiara l’interpretazione delle disposizioni speciali relative alla “prenotazione” degli investimenti, volta a far ricadere nella legge agevolativa temporalmente precedente, in genere più favorevole, gli investimenti per i quali, pur in assenza dell'effettuazione ex articolo 109 del TUIR, si siano verificati alcuni presupposti, quali l'emissione dell'ordine e il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20% del prezzo.
L’Agenzia delle Entrate, nel risolvere i dubbi sollevati dal contribuente, ha anzitutto ritenuto che, per ciò che riguarda l’individuazione del momento di "effettuazione" dell'investimento in caso di beni complessi, debba farsi riferimento alla documentazione contrattuale, precisando che laddove da essa emerga, come è nel caso di specie, che “le parti hanno inteso conferire alla "consegna" un ruolo preponderante rispetto alle ulteriori attività da eseguire successivamente … queste ultime, infatti, seppur importanti ai fini del funzionamento dei macchinari, sono state considerate dalle parti del contratto come accessorie e secondarie rispetto alla materiale consegna dei Beni”, il momento decisivo dovrà essere individuato nella “"consegna" del bene mobile ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del TUIR”.
Per ciò che riguarda, invece, il dubbio interpretativo sulla prenotazione degli investimenti in caso di costruzione in economia, l’Agenzia delle Entrate ha dapprima specificato che nel caso oggetto dell’istanza “si sia in presenza, più che di una costruzione in economia nel senso inteso dalla già citata circolare n. 4/E del 2017, di una serie di atti di investimento realizzati per mezzo di diverse ed autonome acquisizioni di beni e servizi effettuate presso diversi fornitori (principalmente attraverso contratti di compravendita)”, ritenendo pertanto che i costi sostenuti dal contribuente per la realizzazione della nuova linea produttiva devono essere ripartiti tra i diversi periodi di imposta agevolabili - e assoggettati alla disciplina vigente pro tempore - facendo riferimento all'acquisto di ciascun bene e di ciascun servizio ad esso correlato, secondo le regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR.
#iperammortamento #creditoimposta4.0 #investimenti