Risposta ad interpello n. 359 del 4 luglio 2022

l’Agenzia delle Entrate ha affermato che non rileva ai fini della successione la quota societaria che il disponente ha conferito in trust...

Con la Risposta ad interpello n. 359 del 4 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che non rileva ai fini della successione la quota societaria che il disponente ha conferito in trust, in quanto il bene si considera fuoriuscito dal suo patrimonio al momento del conferimento, anche se il trust è stato ritenuto interposto ai fini delle imposte dirette.    

Nel caso di specie, il disponente aveva conferito in un trust l'intera sua quota di partecipazione di socio accomandante nella società ALFA S.a.s., al fine di gestirne il passaggio generazionale. L’Agenzia delle Entrate aveva già esaminato il trust in questione nella Risposta ad Interpello n. 796/2021, affermando che il trust doveva considerarsi fiscalmente interposto e i suoi redditi, quindi, dovevano essere imputati al disponente, in quanto il trustee non poteva, in concreto, esercitare liberamente i suoi poteri, poiché era soggetto a un ampio controllo da parte dei beneficiari. Pertanto, l’Istante chiedeva se il fatto che il trust fosse considerato interposto ai fini delle imposte sui redditi potesse avere qualche rilevanza ai fini dell’imposta di successione.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, però, le considerazioni in tema di interposizione del trust non hanno effetti ai fini dell’imposta di successione. Difatti, dal punto di vista civilistico, la quota societaria si considera fuoriuscita dal patrimonio del de cuius dal momento del conferimento, pertanto non deve essere inclusa dagli eredi nella dichiarazione di successione. Inoltre, alla luce del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, la “costituzione del vincolo di destinazione” non integra un autonomo presupposto ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, ma è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale. Nel trust, tale trasferimento imponibile si realizza solo all'atto “di eventuale attribuzione del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo” (cfr. Cassazione, Sentenza n. 8082 del 23 aprile 2020). Conseguentemente, nel caso di specie, con riferimento alle partecipazioni in questione, l'imposta sulle successioni e donazioni troverà applicazione all'atto di attribuzione delle predette partecipazioni da parte del Trustee ai beneficiari.

Nell’interpello in commento, l’Agenzia delle Entrate riprende i principi espressi in materia dalla Corte di Cassazione, valorizzando ai fini dell’applicazione dell’imposta di successione il momento dell’eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, l’unico in cui si verifica il presupposto impositivo dell’imposta di successione (ex multis, ordinanza n. 410/2022).

 

#AgenziadelleEntrate #trust #successione

Condividi

News Correlate

Ordinanza della Corte di Cassazione n. 9759 del 11 aprile 2024

Con l’ordinanza n. 9759/2024 la Suprema Corte ha ribadito che la procedura di controllo automatizzato ex art. art. 36-bis del DPR 600/73...

leggi tutto
Agenzia delle Entrate Risposta ad interpello n.91 del 2024

Con la risposta ad interpello n. 91 del 2024 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale delle indennità aggiuntive di fine servizio erogate...

leggi tutto
L’esenzione IMU degli immobili soggetti ad occupazione abusiva

Con la sentenza n. 60 del 5 marzo 2024 la Corte costituzionale ha disposto l’esenzione dal pagamento dell’IMU nelle ipotesi di occupazione abusiva...

leggi tutto