11/7/2022

Risposta ad interpello n. 359 del 4 luglio 2022

Con la Risposta ad interpello n. 359 del 4 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che non rileva ai fini della successione la quota societaria che il disponente ha conferito in trust, in quanto il bene si considera fuoriuscito dal suo patrimonio al momento del conferimento, anche se il trust è stato ritenuto interposto ai fini delle imposte dirette.    

Nel caso di specie, il disponente aveva conferito in un trust l'intera sua quota di partecipazione di socio accomandante nella società ALFA S.a.s., al fine di gestirne il passaggio generazionale. L’Agenzia delle Entrate aveva già esaminato il trust in questione nella Risposta ad Interpello n. 796/2021, affermando che il trust doveva considerarsi fiscalmente interposto e i suoi redditi, quindi, dovevano essere imputati al disponente, in quanto il trustee non poteva, in concreto, esercitare liberamente i suoi poteri, poiché era soggetto a un ampio controllo da parte dei beneficiari. Pertanto, l’Istante chiedeva se il fatto che il trust fosse considerato interposto ai fini delle imposte sui redditi potesse avere qualche rilevanza ai fini dell’imposta di successione.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, però, le considerazioni in tema di interposizione del trust non hanno effetti ai fini dell’imposta di successione. Difatti, dal punto di vista civilistico, la quota societaria si considera fuoriuscita dal patrimonio del de cuius dal momento del conferimento, pertanto non deve essere inclusa dagli eredi nella dichiarazione di successione. Inoltre, alla luce del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, la “costituzione del vincolo di destinazione” non integra un autonomo presupposto ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, ma è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale. Nel trust, tale trasferimento imponibile si realizza solo all'atto “di eventuale attribuzione del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo” (cfr. Cassazione, Sentenza n. 8082 del 23 aprile 2020). Conseguentemente, nel caso di specie, con riferimento alle partecipazioni in questione, l'imposta sulle successioni e donazioni troverà applicazione all'atto di attribuzione delle predette partecipazioni da parte del Trustee ai beneficiari.

Nell’interpello in commento, l’Agenzia delle Entrate riprende i principi espressi in materia dalla Corte di Cassazione, valorizzando ai fini dell’applicazione dell’imposta di successione il momento dell’eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, l’unico in cui si verifica il presupposto impositivo dell’imposta di successione (ex multis, ordinanza n. 410/2022).

 

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