11/7/2022

Risposta ad interpello n. 366 del 6 luglio 2022

Con la risposta ad interpello n. 366 del 7 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa l’applicabilità dell’esenzione prevista dall’art. 1, comma 4-bis del d.lgs. n. 346 del 1990 alle donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende.

In particolare, nel caso di specie, l’Istante ha rappresentato di voler donare ad un terzo una somma di denaro all'esclusivo scopo di consentire a detto beneficiario di acquistare un determinato immobile abitativo.

Ad avviso dell’Istante tale donazione è esente dall’imposta sulle donazioni ai sensi dell’art. 1, comma 4-bis, del citato d.lgs. n. 346 del 1990 dovendo ritenersi applicabile tale norma anche alla donazione diretta di denaro effettuata per atto pubblico, antecedente all'atto di trasferimento, laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) che si dichiari nell'atto di donazione che la somma viene donata esclusivamente allo scopo di consentire al donatario l'acquisto dell'immobile con la conseguenza che nel caso di mancato acquisto, la donazione si considererà risolta " ipso iure et de facto" con obbligo di restituzione immediato del denaro; b) che il donatario dichiari espressamente, nel successivo atto di trasferimento dell'immobile, che la somma impiegata per l'acquisto è a lui pervenuta in forza di un atto di donazione senza necessariamente esplicitare il nome della donante.

L’Agenzia delle Entrate non ha ritenuto di dover condividere la tesi dell’Istante ciò in quanto a parere dell’Amministrazione Finanziaria l'esenzione stabilita dalla disposizione di cui al citato comma 4-bis, è riconosciuta nel caso in cui la "donazione o altra liberalità collegata" sia una liberalità cosiddetta "indiretta", ossia eseguita senza uno specifico atto registrato e consistente nella fornitura di una provvista economica finalizzata ad es. alla compravendita di un immobile o di un'azienda da parte di un terzo. Diversamente, ove la liberalità sia realizzata attraverso un atto soggetto all'obbligo di registrazione, il trasferimento effettuato sconta l'imposta di donazione.

La risposta fornita dall’Amministrazione Finanziaria non appare tuttavia condivisibile, in quanto da un lato non tiene conto della stessa lettera normativa che fa testualmente riferimento alle “donazioni o altre liberalità” includendovi dunque non solo le donazioni indirette come sostenuto dall’Agenzia ma altresì le donazioni formali redatte per atto pubblico. Dall’altro lato, tale tesi non tiene conto neppure della ratio di tale disposizione che, come di recente ribadito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “va rinvenuta nella volontà di evitare una sorta di doppia imposizione su un fenomeno sostanzialmente unitario” (cfr. Cass. sentenza n. 11831/2022),  

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