Con la Risposta ad interpello n. 370 dell’11 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che le prestazioni di trasporto relative ai beni in transito beneficiano della non imponibilità IVA solo se effettuate nei confronti del titolare del regime di transito.
Nel caso di specie, la società istante, che commercia etanolo assoluto destinato all’autotrazione, rappresentava la propria intenzione di affittare un serbatoio costiero in Italia posto all’interno di un deposito doganale. La merce ivi custodita rimarrebbe “allo stato estero” e sarebbe poi consegnata in Svizzera, in base alle esigenze del cliente ivi ubicato. L’istante, dunque, chiedeva se tale operazione di acquisto e rivendita potesse rientrare tra le operazioni di transito previste dall'articolo 9, comma 1, n. 2) del d.P.R. n. 633 del 1972 ai sensi del quale sono operazioni non imponibili "i trasporti relativi ai beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione", pur essendo la merce custodita sempre allo stato estero.
L’Agenzia delle Entrate, richiamando la disciplina in materia, ha ricordato come la cessione o l’acquisto di un bene "allo stato estero" (nella specie, quella avente per oggetto beni in transito e beni depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale) è territorialmente non rilevante ai fini IVA in Italia ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 perché il bene, pur trovandosi nel territorio dello Stato, è considerato "allo stato estero" in quanto custodito in un magazzino doganale oppure è in regime di transito. Tanto premesso, qualora alla merce acquistata e ceduta dall’Istante fosse riconosciuta la natura di “bene in transito”, il relativo trasporto sarebbe non imponibile ai sensi dell'articolo 9, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 solamente ove la Società istante fosse "titolare del regime di transito". Difatti, il nuovo art. 9 ultimo comma del d.P.R. n. 633 del 1972, introdotto dall’art. 5-septies del d.l. n. 146 del 2021 e decorrente dal 1° gennaio 2022, prevede espressamente che “Le prestazioni di cui al primo comma, numero 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito, dall'importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo primo comma".
L’Agenzia delle Entrate, dunque, nell’esaminare il quesito posto dall’istante, ha correttamente richiamato la nuova normativa applicabile in materia, ricordando come la previsione del requisito secondo cui la non imponibilità per i servizi in questione spetta solo per le prestazioni “dirette” è stata introdotta al fine di uniformare la disciplina interna a quella europea, alla luce dell’orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea secondo cui il regime di non imponibilità IVA previsto dall'art 146, paragrafo 1, lettera e) della Direttiva IVA si applica solo sui servizi di trasporto resi direttamente al mittente o al destinatario dei beni (CGUE, causa C-288/16, sentenza del 29 giugno 2017).
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