Risposta ad interpello n. 374 del 13 luglio 2022

l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non costituisce abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis dello Statuto del Contribuente l’operazione di conferimento realizzata in regime di realizzo controllato ai sensi dell’art. 177...

Con la Risposta ad interpello n. 374 del 13 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non costituisce abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis dello Statuto del Contribuente l’operazione di conferimento realizzata in regime di realizzo controllato ai sensi dell’art. 177, comma 2, del TUIR, anche se preceduta da un’operazione volta a far acquisire al soggetto conferente il controllo della società necessario per l’applicazione di tale regime di neutralità indotta.

Nel caso di specie, l’istante, persona fisica non esercente attività di impresa, risultava titolare del 50 per cento delle azioni del capitale sociale della società interessa all’operazione di riorganizzazione, mentre il restante 50 per cento risultava detenuta da una comunione ereditaria. Al fine di realizzare l’operazione prospettata mediante, tra l’altro, un’operazione di conferimento in regime di realizzo controllato ai sensi dell’art. 177, comma 2, del TUIR, l’istante ha rappresentato all’Agenzia delle Entrate la sua intenzione di acquisire da parte della comunione ereditaria la quota del 1 per cento della partecipazione necessaria per integrare il controllo della società ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n.1, del c.c. e, quindi, per poter applicare il regime di neutralità “indotta” previsto dal citato comma 2 dell’art. 177.

L’applicazione del regime previsto dal citato comma 2, anziché del regime previsto dal comma 2-bis del medesimo articolo, assume rilevanza nel caso di specie in quanto nel primo dei due regimi (art. 177, comma 2) non è prevista alcuna limitazione per l’applicazione del regime PEX di cui all’art. 87 del TUIR alla successiva cessione della partecipazione oggetto di conferimento. Diversamente, in caso di applicazione del regime di cui al comma 2-bis, previsto per i conferimenti di partecipazioni non di controllo, il legislatore ha previsto che l’holding period per beneficiare dell’esenzione sulla plusvalenza deve essere pari a 60 mesi (anziché agli ordinari 12 mesi).

Secondo l’Agenzia delle Entrante, “non rientrando il preventivo conferimento nell’ambito applicativo del comma 2-bis dell’articolo 177 citato”, ha ritenuto che “l’eventuale successiva cessione delle partecipazioni da parte della stessa società conferitaria … possa soggiacere alle disposizioni di cui all’articolo 87 del TUIR anche con riferimento al c.d. holding period (12 mesi), ferma restando la sussistenza di tutti gli altri presupposti ivi indicati dalla norma”.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, poi, “l'operazione di riassetto societario, per come descritta, sembra diretta a perseguire una più efficiente governance della azienda di famiglia, seppure indirettamente, mediante una holding unipersonale, appositamente costituita dall' Istante, attraverso il conferimento della quota di maggioranza detenuta nella azienda stessa, che costituisce valida ragione economica che giustifica il vantaggio fiscale derivante dall'applicazione dell'articolo 177, comma 2, in luogo dell'articolo 9 del TUIR”, precisando anche che “la dismissione della partecipazione da parte della comunione ereditaria, che intende uscire dalla compagine sociale, risulta parte integrante del medesimo progetto di riorganizzazione e si presenta, unitamente al conferimento che la seguono, coerente con le finalità riorganizzative illustrate.

Tuttavia, l’Agenzia – ritenendo di non avere “precisi elementi conoscitivi relativi alle modalità attuali” della ipotizzata cessione della partecipazione da parte della società conferitaria – non si esprime su tale, ribadendo che “a tal riguardo” resta “impregiudicato ogni potere di controllo”.

La posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate appare condivisibile in quanto attribuisce rilevanza prioritaria alle ragioni extra-fiscali che hanno condotto il contribuente a realizzare l’operazione in esame, ritenendole valide ragioni economiche idonee a giustificare il vantaggio fiscale derivante dall’applicazione dell’art. 177, comma 2, del TUIR.

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