25/7/2022

Risposta ad interpello n. 383 del 18 luglio 2022

Con la Risposta ad interpello n. 383 del 18 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’esercizio dell'opzione per l'estensione di un ulteriore quinquennio dell'agevolazione del regime degli impatriati e, ribadendo la propria interpretazione rigorosa del comma 2-bis dell’art. 5 del DL 34/20 laddove richiede che l’opzione per la proroga venga esercitata dai contribuenti previo versamento dell’imposta, ha disconosciuto il diritto del contribuente di accedere al beneficio in quanto pur avendo quest’ultimo prontamente provveduto al versamento dell’imposta nei termini aveva poi erroneamente versato il quantum dovuto.

In particolare, nel caso di specie, l’Istante rappresentava che, volendo beneficiare della proroga del regime previsto per i lavoratori impatriati, aveva prontamente provveduto a versare l’imposta in unica soluzione entro il termine previsto dalla disposizione in commento ma di aver per un mero errore erroneamente individuato nell'"imponibile previdenziale" la base di calcolo dell'importo del 10 per cento per errore in assenza di esplicito riferimento nella legge ai campi della Certificazione Unica da utilizzare per il calcolo. Tutto ciò premesso, l'istante ha domandato di poter versare - in sede di ravvedimento operoso - la differenza dovuta.

Ebbene, l’Agenzia delle Entrate dopo aver rilevato che, a norma dell’art. 5 comma 2-bis del DL 34/2019, l’estensione del regime speciale è subordinata all’esercizio dell’opzione previo versamento degli importi dovuti entro i termini indicati nel provvedimento, laddove il suddetto versamento risulti omesso o carente l’applicazione del beneficio è preclusa, non essendo ammesso il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.

La tesi dell’Amministrazione Finanziaria non appare tuttavia condivisibile avendo quest’ultima negato il diritto del contribuente di usufruire della proroga del regime per i lavoratori impatriati pur essendo quest’ultimo in possesso di tutti i requisiti per fruirne e pur avendo agito in assoluta buona fede. Tale interpretazione eccessivamente restrittiva dell’art. 5 cit. non sembrerebbe tener conto non solo della ratio della disposizione in commento ma altresì dei principi di collaborazione e buona fede cui dovrebbero improntarsi, a norma dell’art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente, i rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria.

#regimeimpatriati #proroga #ravvedimentooperoso

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