Risposta ad interpello n. 460 del 20 settembre 2022

l’Agenzia delle Entrate ha escluso che possa godere del regime degli “impatriati” il lavoratore autonomo che, nel primo periodo d’imposta dopo il rientro in Italia, abbia beneficiato del regime forfettario.

Con la Risposta ad interpello n. 460 del 20 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha escluso che possa godere del regime degli “impatriati” il lavoratore autonomo che, nel primo periodo d’imposta dopo il rientro in Italia, abbia beneficiato del regime forfettario.

Nel caso di specie, l’istante ha rappresentato di essere un lavoratore autonomo e di pensare, nel primo periodo d’imposta successivo al rientro in Italia, di optare per l’applicazione del regime forfettario, stimando che i possibili compensi derivanti dall'attività autonoma saranno inferiori ad euro 65.000 (soglia limite per l'adozione del regime forfettario). Tanto premesso, l'Istante chiede se potrà utilizzare alternativamente, in anni di imposta differenti, i due regimi agevolati in questione, sempre nel rispetto delle relative norme, e se non perderà i requisiti per le agevolazioni degli impatriati nei primi 5 periodi di imposta dal rimpatrio, qualora nel primo anno optasse per il regime forfettario.  

L’Agenzia delle Entrate, richiamando brevemente la disciplina in materia, ha affermato che il "regime speciale per lavoratori impatriati" risulta applicabile ai soli redditi (di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e di lavoro autonomo) che, prodotti nel territorio dello Stato, concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente secondo le ordinarie disposizioni del TUIR. L’adesione al regime forfettario, invece, comporta la determinazione del reddito imponibile secondo criteri "forfetari", applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività in misura diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata, sul quale viene poi operata un'imposta sostitutiva. Tale reddito, per espressa previsione normativa, non concorre alla formazione del reddito complessivo.

Tanto premesso, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato quanto già affermato nella Circolare n. 33/2020, secondo cui “"il contribuente che rientra in Italia per svolgere un'attività di lavoro autonomo beneficiando del regime forfetario non potrà avvalersi del regime previsto per i lavoratori impatriati, in quanto i redditi prodotti in regime forfetario non partecipano alla formazione del reddito complessivo. Resta ferma la possibilità per il contribuente di rientrare in Italia per svolgere un'attività di lavoro autonomo, beneficiando, in presenza dei requisiti, del regime fiscale previsto per gli impatriati, laddove venga valutata una maggiore convenienza nell'applicazione di detto regime rispetto a quello naturale forfetario"”. In conclusione, dunque, “l'opzione per il regime forfetario, pur sussistendo i requisiti per l'applicazione del regime degli impatriati al momento del rientro in Italia, comporta l'impossibilità di esprimere a posteriori l'opzione per il diverso regime degli impatriati”.

L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello in commento, conferma la tesi dell’incompatibilità tra regime forfettario e regime degli impatriati, escludendo non solo la possibilità di contestuale fruizione dei due regimi agevolati con riferimento al medesimo periodo di imposta, ma anche il transito dal regime forfetario al regime degli impatriati, senza cumulo tra i medesimi.

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