Risposta ad interpello n. 498 del 21 luglio 2021

Con la risposta ad interpello n. 498 del 21 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che è possibile beneficiare...

Con la risposta ad interpello n. 498 del 21 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che è possibile beneficiare del c.d. Superbonus per le spese sostenute dall’usufruttuario non residente per interventi di ristrutturazione su un immobile segregato in un trust.

Nel caso oggetto dell’istanza di interpello, in particolare, l’immobile su cui si intende effettuare gli interventi agevolabili è un immobile di civile abitazione, acquistato dai genitori non residenti in Italia a nome del figlio e successivamente da questo segregato in un trust autodichiarato (in cui il figlio assume sia il ruolo di disponente che di trustee). Due degli appartamenti risultanti dal frazionamento dell’immobile effettuato a fine 2019saranno ceduti dal figlio in usufrutto ai genitori per dieci anni e questi ultimi sosterranno le spese per la realizzazione degli interventi ammessi al Superbonus.

Dati questi presupposti, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la circostanza chela proprietà dell’edificio vincolato in trust debba essere attribuita al disponente (i.e., il figlio) non preclude al genitore usufruttuario la possibilità di fruire del Superbonus laddove questo: (i) sostenga le spese e(ii) possegga l'immobile oggetto dell'intervento in base ad un titolo idoneo(come è, l’usufrutto), al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. L’Agenzia delle Entrate ha inoltre confermato che anche per l’usufruttuario opera la regola generale secondo cui la detrazione fiscale spetta soltanto ai possessori di redditi imponibili, precisando che, nel caso di specie, il titolare del diritto di usufrutto, pur se non residente ai fini fiscali in Italia, è titolare ai sensi dell’art. 26 del TUIR del reddito fondiario derivante dall’immobile e potrà quindi beneficiare del Superbonus.

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