21/12/2021

Risposta ad interpello n. 508/2021

Con la risposta ad interpello n. 508/2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito di imposta per investimenti previsto dalla legge bilancio 2021 può essere liberamente trasferito all’interno del consolidato fiscale. In particolare, infatti, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, in assenza di un espresso divieto che impedisca ogni forma di cessione o trasferimento anche all’interno del consolidato fiscale, il credito di imposta per investimenti previsto dalla legge di bilancio 2021 deve considerarsi liberamente trasferibile o cedibile all’interno del gruppo.

Tale possibilità trova conferma, non solo nel testo dell'art. 1, comma 1059, della legge bilancio 2021che si limita a prevedere che il credito di imposta "è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241", senza introdurre ulteriori precisazioni o limiti, ma, anche, nel principio generale recato dall’art. 7,comma 1, lett. b), del DM 1° marzo 2018. Tale ultima disposizione prevede, infatti, che per effetto dell'opzione per la tassazione di gruppo, "ciascun soggetto può cedere, ai fini della compensazione con l'imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante, i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, nel limite previsto dall'art. 25 di tale decreto per l'importo non utilizzato dal medesimo soggetto".

La posizione dell’Agenzia appare senz’altro condivisibile ed in linea con alcune recenti prese diposizioni dello stesso tenore aventi ad oggetto le cd. detrazioni “Sismabonus" ed "Ecobonus" di cui agli artt. 14 e 15 del decreto-legge4 giugno 2013, n. 63 (risposta ad interpello n. 133 del 2 marzo 2021) e il c.d.tax credit cinema (risposta ad interpello n. 191 del 13 giugno 2019).

Del resto, laddove il legislatore ha voluto escludere la possibilità di cedere o trasferire all’interno del consolidato un credito di imposta lo ha fatto in maniera espressa, così come è avvenuto, infatti, nel caso del credito di imposta per investimenti in beni strumentali previsto dalla precedente legge n. 160/2019 (legge bilancio2020).

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29/9/2025

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