Con la risposta ad interpello n. 519 del2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che a determinate condizioni può accedere al regime forfettario anche il contribuente che trasferisce la propria residenza fiscale all’estero.
Nel caso oggetto dell’istanza di interpello, in particolare, il contribuente, dapprima beneficiario del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dagli artt. 1 della legge 244/2007 e 27 del d.l. 98/2011, domandava chiarimenti in merito alla propria posizione fiscale in ragione del fatto che, per un verso, trasferiva la residenza fiscale in un diverso stato dell’Unione Europea, per altro, riceveva incarichi lavorativi prevalentemente in Italia.
Dati questi presupposti, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che nonostante la residenza fiscale fosse stata trasferita all’estero il contribuente avrebbe comunque potuto fruire del regime agevolativo c.d. forfettario previsto per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, qualora fossero stati rispettati gli ulteriori requisiti previsti dalla legge per l’applicazione di tale regime.
Ed infatti, l’art. 1, comma 57, della legge n. 190/2014 – istitutiva del regime in commento – nonostante le diverse novelle legislative intervenute sul punto, continua tutt’oggi a prevedere chela clausola ostativa al regime forfettario, rappresentata dalla mancata residenza fiscale in Italia del contribuente, non trova applicazione per quei soggetti “che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto”. Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il trasferimento della residenza fiscale non costituisce una preclusione all’adesione al regime forfettario, qualora la nuova residenza sia stata eletta in uno dei paesi indicati dal citato art. 1 ed il contribuente produca nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 percento del suo reddito complessivo.
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