Con la risposta ad interpello n. 526 del 3 agosto 2021, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che i soggetti in contabilità semplificata che intendono procedere alla rivalutazione dei beni d’impresa ai sensi dell’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n 104 possono iscrivere i maggiori valori rivalutati su un apposito prospetto privo di bollatura e vidimazione.
In particolare, nonostante l’art. 15 della legge 21 novembre 2000,n. 342 – cui rinvia il citato articolo 110 – richieda la redazione di un apposito prospetto vidimato e bollato per la fruizione della rivalutazione, a seguito della soppressione dell'obbligo di bollatura e vidimazione dei libri contabili prevista dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, già con la risoluzione del 3marzo 2010 n. 14/E l’Agenzia aveva esonerato i contribuenti dai relativi adempimenti della vidimazione e bollatura. Tuttavia, poiché con la successiva circolare 14/E del 27 aprile 2017, l’Amministrazione finanziaria nel precisare la possibilità di fruire della rivalutazione per i soggetti in contabilità semplificata richiamava espressamente l’art. 15 della legge 21 novembre 2000,n. 342, ancora vigente e mai formalmente abrogato, ed il prospetto bollato e vidimato ivi disciplinato, con la risposta in commento l’Agenzia ha inteso ribadire l'attualità̀ dei chiarimenti offerti con la risoluzione n. 14/E del 2010, confermando l’esonero dall’obbligo di vidimazione e bollatura per tali soggetti. Ebbene tale chiarimento risulta particolarmente opportuno posto che la formulazione della circolare 14/E del 27 aprile 2017 avrebbe potuto indurre contribuenti ed uffici dell’Amministrazione finanziaria a ritenere superata la precedente interpretazione erariale in tema di esonero dalla vidimazione e bollatura, con conseguenti incertezze nell’applicazione dell’istituto della rivalutazione dei beni d’impresa.
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