Con la risposta ad interpello n. 529 del 27 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è preclusa la detrazione dell’Iva assolta da una holding “dinamica” sui costi di transazione nonché sugli altri costi inerenti alla propria attività di fornitore di servizi a favore delle società del gruppo, tuttavia, il diritto alla detrazione va esercitato entro i limiti del pro-rata.
In particolare, nel caso di specie, l’Istante ALFA rappresenta di possedere tutte le caratteristiche di una holding dinamica (sia in base alle previsioni statutarie sia in base all’attività effettivamente svolta), in quanto la stessa ha assunto a tutti gli effetti il ruolo di capogruppo italiana della catena societaria acquisita, iniziando a prestare servizi tecnici, finanziari e strategici a favore delle società del Gruppo. Di talché, contrariamente a quanto previsto per le holding statiche, la cui attività consiste nella mera detenzione di partecipazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, e dunque non si qualifica quale attività commerciale e non conferisce lo status di soggetto passivo IVA, ALFA ritiene che debba ritenersi detraibile l’IVA afferente ai servizi infragruppo.
Ebbene, l’Amministrazione Finanziaria ha dapprima richiamato i principi espressi dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea secondo cui la mera detenzione di partecipazioni societarie senza interferenza (c.d. holding “statiche”) non integra un’attività economica ai fini IVA e, di riflesso, non attribuisce lo status di soggetto passivo. Di contro, le società holding che, invece, interferiscono nella gestione delle società partecipate, esercitando un’attività di amministrazione o anche solo fornendo servizi di vario genere (c.d. holding “dinamiche”), esercitano un’attività economica in qualità di soggetti passivi d’imposta.
Chiarito quanto sopra, poiché, nel caso di specie ALFA si qualifica come soggetto passivo di imposta, ne consegue la spettanza del diritto alla detrazione dell’imposta assolta sui costi di transazione e agli altri costi relativi all’acquisto e alla gestione delle partecipazioni.
L’Agenzia delle Entrate riconosce altresì il diritto dell’Istante di detrarre l’IVA sui Transation Cost, ancorché sostenuti prima di iniziare ad esercitare la predetta interferenza sulle partecipate dal momento che tale circostanza non inficia il diritto alla detrazione laddove sussista un nesso immediato e diretto con il complesso dell’attività economica.
Da ultimo, in ordine alla richiesta dell’Istante se l’IVA detraibile relativa ai Transaction Cost vada calcolata escludendo - e quindi considerando integralmente indetraibile - quella specificamente afferente agli acquisti effettuati per la concessione del finanziamento Intercompany, sul presupposto che tale operazione esente IVA non rientri nell’attività propria dell'Istante, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito poiché l’attività di finanziamento è una di quelle che tipicamente connotano le holding miste in generale e, secondo quanto rappresentato nell’interpello, connoteranno anche l’operatività di ALFA e che la riferibilità del finanziamento “una tantum” alla Acquisizione è solo apoditticamente sostenuta dall’interpellante, in assenza di elementi oggettivi e concreti, supportati da documentazione di riferimento, utili a tal fine, non sembra ravvisabile in relazione alle operazioni finanziarie in esame il carattere della occasionalità e dell’accessorietà nell’accezione di cui all’art. 19-bis, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972.
DI talché, ai fini della determinazione dell’imposta detraibile trova applicazione il criterio forfetario basato sulla percentuale di detraibilità, di cui al comma 5 dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, nel calcolo della quale assumono rilievo - in virtù delle esposte considerazioni - anche le operazioni finanziarie poste in essere dall’Istante nei confronti delle proprie controllate.
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