7/11/2022

Risposta ad interpello n. 539 del 31 ottobre 2022

Con la Risposta ad interpello n. 539 del 31 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che i premi assegnati all'amministratore delegato e ad un dirigente apicale della società istante, in esecuzione dei piani di incentivazione in loro favore, sono deducibili, in quanto è rispettato il requisito dell’inerenza al reddito d’impresa.

Nel caso di specie, la società istante ha rappresentato di prevedere la corresponsione all’atto della vendita dell’intero capitale sociale a favore dell’amministratore delegato di un premio una tantum, costituito da una componente fissa e una variabile, correlata alla crescita del valore della spa. Invece, a favore di un dirigente apicale, è prevista la corresponsione di un importo una tantum, in considerazione dell’impegno dallo stesso profuso nella società sin dalla data di assunzione.

L’Agenzia delle entrate, anzitutto, ha osservato che gli incentivi in questione rappresentano un costo sostenuto dalla società istante al fine di garantire all'amministratore delegato ed al dirigente una remunerazione integrativa per i servizi resi, con la conseguenza che l'onere trova causa direttamente nel rapporto di lavoro in essere con la società istante, cui i predetti soggetti sono legati in modo esclusivo. In secondo luogo, nonostante la circostanza che il diritto alla percezione degli incentivi dipenda dal perfezionamento dell'operazione di vendita dell’intero capitale sociale, non può negarsi la correlazione tra il costo sostenuto dalla società istante e l'esercizio della sua attività. Infatti, i premi riconosciuti all'amministratore delegato e al dirigente apicale della società istante hanno lo scopo di accrescere l'impegno proferito dagli stessi soggetti nello svolgimento della propria attività lavorativa, con un effetto positivo sull'attività aziendale e quindi, in modo potenziale ed indiretto, sullo stesso valore dell'azienda.

In ragione di tali considerazioni, il costo sostenuto dalla società istante deve ritenersi deducibile.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate appare senz’altro condivisibile, in quanto conforme con la costante giurisprudenza in materia di inerenza secondo cui la correlazione tra costo e attività d'impresa può essere anche indiretta o potenziale, e presuppone una valutazione di carattere qualitativo, che prescinde, in sé, da valutazioni di tipo utilitaristico o quantitativo (ex multis Cass. n. 6368/2021).

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