Risposta ad interpello n. 543 del 3 novembre 2022

l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il credito di imposta per investimenti in beni strumenti di cui all’art. 1, commi 1051-1063 della legge di bilancio 2021...

Con la risposta ad interpello n. 543 del 3 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il credito di imposta per investimenti in beni strumenti di cui all’art. 1, commi 1051-1063 della legge di bilancio 2021 può essere trasferito nell’ambito del consolidato fiscale ai sensi dell’art. 117 del TUIR, anche oltre il limite di Euro 2.000.000 previsto dall’art. 34 della legge 388/2000.

In particolare, nella risposta ad interpello l’Agenzia delle Entrate ha, anzitutto, confermato che la nuova disciplina del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, a differenza della previgente (art. 1, comma 191, della legge di bilancio 2020), non prevede alcun espresso divieto di cessione o trasferimento del credito e, pertanto, tale credito può essere liberamente trasferito nell’ambito del consolidato fiscale (così come anche altre tipologie di crediti). Del resto, come correttamente rilevato dall’Agenzia delle Entrate, coerentemente alla disciplina del regime del consolidato fiscale, in costanza di consolidato ciascuna società partecipante alla tassazione di gruppo (inclusa la stessa consolidante) ha la facoltà di trasferire i propri crediti alla società consolidante, per consentire la compensazione con l'imposta sul reddito delle società dovuta da quest'ultima. Ciò, tuttavia, nel limite di un ammontare non superiore all'IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato.

Oltre a ciò, l’Agenzia delle Entrate ha poi adeguatamente chiarito che il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, essendo esposto nel quadro RU, se trasferito al consolidato, non soggiace al limite di utilizzo in compensazione recato dall’art. 34 della legge 388/2000 in quanto “l'importo complessivamente utilizzabile degli stessi è predeterminato e già stanziato sui singoli capitoli di spesa delle amministrazioni competenti a riconoscere il beneficio indicato“ (cfr. risoluzione n. 86/E del 24 maggio 1999) e può essere utilizzato in compensazione senza che sia preventivamente apposto il visto di conformità.

L’Agenzia delle Entrate, infine, precisa che le considerazioni sopra svolte non valgono per i casi di trasferimenti nell’ambito della “fiscal unit” aventi ad oggetto l'eccedenza del credito IVA, per cui continua ad applicarsi il limite disposto dal già citato articolo 7, comma 1, lettera b) del DM del 2018, secondo cui non possono essere trasferiti crediti utilizzabili in compensazione di importo superiore al limite indicato dall’art. 25 del d.lgs. 241/1997 (ora contenuto nell’art. 34 della legge 388/200) e per cui è obbligatoria l’apposizione del visto di conformità o in alternativa di sottoscrizione da parte dell'organo di controllo sia nella dichiarazione del soggetto cedente il credito, sia nella dichiarazione del soggetto che utilizza il credito ricevuto (cfr. circolare n. 28/E del 2014).

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