21/12/2021

Risposta ad interpello n. 551 del 25 agosto 2021

Con la risposta ad interpello n. 551 del 25 agosto 2021, l’Agenzia delle Entrate, in continuità con la recente risposta n. 277/2021, ha ribadito che è possibile godere della c.d. agevolazione prima casa anche nell’ipotesi in cui il contribuente abbia già acquistato per testamento nel medesimo comune un diverso immobile con l’agevolazione ex art69 della l. n. 342/2000 qualora si proceda entro un anno all’alienazione dell’immobile pre-posseduto. 

Nel caso oggetto della risposta, il contribuente attraverso l’istituto della vendita infrannuale postuma, per un verso, intendeva procedere all’acquisto a titolo oneroso di un nuovo immobile beneficiando dell’agevolazione fiscale, mentre, per altro, era intenzionato ad evitare la decadenza dall’agevolazione ex art 69 della l. n. 342/2000 prevista nel caso di vendita infranquinquennale, non essendo ancora spirato il termine di cinque dall’acquisto dell’immobile pre-posseduto. 

L’Agenzia ha condivisibilmente chiarito che l’istante avrebbe potuto usufruire dell’agevolazione “prima casa” sul nuovo l'acquisto senza al contempo incorrere in decadenze posto che l’art 69 della l. n. 342/2000 rinvia espressamente alla disciplina prevista dalla nota II-bis dell’art. 1 della tariffa parte prima, allegata al TUR. Ed infatti, secondo l’Amministrazione, attraverso l’istituto della vendita infrannuale postuma, per un verso, si favorisce il contribuente nella sostituzione dell’abitazione acquistata con l’agevolazione ma, per altro, al termine dell’anno accordato dalla legge per procedere all’alienazione dell’immobile pre-posseduto residuerà un unico immobile acquistato con il beneficio fiscale. 

#agevolazione #primacasa #impostadiregistro 

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