Risposta ad interpello n. 569 del 30 agosto 2021

Con la risposta ad interpello n. 569 del 30 agosto 2021, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che possono fruire...

Con la risposta ad interpello n. 569 del 30 agosto 2021,l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che possono fruire dell’esenzione da ritenuta sugli interessi derivanti da finanziamenti a medio/lungo termine corrisposti a soggetti non residenti di cui all’art. 26, comma 5-bis,d.P.R. 600/1973 i soli "percettori" del reddito e non anche i “beneficiari effettivi” degli interessi che non siano anche i percettori diretti degli stessi. 

Nel caso oggetto della risposta, ad avviso della società istante, residente in Italia, il cui capitale sociale risulta interamente detenuta da una holding intermedia lussemburghese, a sua volta, interamente detenuta da un fondo di investimento lussemburghese, soggetto alla supervisione dell'autorità di vigilanza di tale Stato, gli interessi derivanti dai finanziamenti a questa erogati dalla holding intermedia, a sua volta beneficiaria di un finanziamento erogato dal fondo lussemburghese, potevano beneficiare dell’esonero da ritenuta previsto dal citato art. 26, comma 5-bis in quanto tale fondo, secondo un approccio c.d. look throught, poteva considerarsi quale “sostanziale” ed indiretto percettore del reddito(i.e., gli interessi attivi).

L’Agenzia delle Entrate ha smentito tale ricostruzione ritenendo, in continuità con i propri precedenti arresti (risposta ad interpello n. 125/2021 e principio di diritto n. 6/2021), che tanto il dato letterale dell’art. 26, comma 5-bis quanto la ratio di tale norma, inducono a ritenere che ai fini della verifica della sussistenza del requisito soggettivo in capo al mutuante e, quindi, dell’applicazione del regime di esonero da ritenuta deve farsi riferimento esclusivamente alle caratteristiche soggettive del percettore diretto degli interessi, risultando preclusa la possibilità di procedere secondo la logica del beneficiario effettivo e, pertanto, di adottare un approccio c.d. look throught

La posizione della prassi amministrativa, benché ancorata al dato normativo, non pare tuttavia pienamente condivisibile. Se, come anche espressamente ammesso dall’Amministrazione finanziaria (cfr. risposta ad interpello n. 423/2019), la disposizione contenuta nel comma 5-bis è stata introdotta con l’obiettivo di eliminare la doppia imposizione in caso di finanziamento erogato da operatori esteri (enti creditizi, compagnie assicurative e investitori istituzionali esteri) e, così, favorire l’accesso delle imprese italiane al credito diretto anche da parte di tali operatori, la circostanza che il finanziamento venga erogato “mediante” un soggetto intermedio non dovrebbe risultare dirimente ai fini dell’operatività dell’esonero da ritenuta. 

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